Domande frequenti

La prestazione contrattuale del sostegno al reddito prevede un contributo una tantum di 700,00€ lordo (539€ netti) ai lavoratori in somministrazione che abbiano svolto missioni con le agenzie associate ad Ebitemp.

Il lavoratore deve aver lavorato 6 mesi negli ultimi dodici; i 6 mesi devono necessariamente essere consecutivi?

I mesi di missione possono non essere necessariamente consecutivi, devono essere stati svolti nell’ultimo anno dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

I 6 mesi devono essere riferiti ad attività lavorativa svolta presso la stessa impresa utilizzatrice o presso la stessa agenzia per il lavoro?

La prestazione è erogata ai soli lavoratori con contratto di somministrazione appartenenti alle agenzie associate a Ebitemp indipendentemente dall’azienda utilizzatrice o dalla Agenzia.

Quanti giorni di missione deve aver svolto il lavoratore per poter accedere alla prestazione e sulla base di quale criterio vengono calcolati?

E’ necessario che il lavoratore abbia lavorato almeno 132 giorni, il calcolo viene effettuato sulle giornate retribuite.

I 12 mesi decorrono a partire dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, o dalla data di presentazione della domanda?

Il calcolo dei 12 mesi viene effettuato a partire dalla data di cessazione dell’ultima missione riscontrabile dai certificati rilasciati dall'Inps.

Come viene calcolato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione?

Il calcolo dei 45 giorni di disoccupazione viene effettuato a partire dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro indicata dall' Estratto Conto Previdenziale rilasciato dall'inps.

Da quale certificato si evince in maniera inequivocabile lo stato di in occupazione del lavoratore?

Dall' Estratto Conto Previdenziale rilasciato dall'Inps, tale documento serve a dimostrare lo stato di inoccupazione dei 45 giorni.

I lavoratori in mobilità possono richiedere il contributo erogato da Ebitemp per il Sostegno al Reddito?

Al contributo una tantum posso accedere solo i lavoratori in mobilità non retribuita. Non possono invece accedere alla prestazione i lavoratori in mobilità retribuita o in cassa integrazione, non essendo questi in possesso del requisito di inoccupazione.

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