CCNL: autoferrotranvieri

Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Autoferrotranvieri – Internavigatori (TPL – Mobilità)
Data di stipula: 14/12/2004
Decorrenza e durata: dal 18/11/2004 al 31/12/2007 per la parte normativa e al 31/12/2005 per la parte economica

Art. 2
Mercato del lavoro – costituzione del rapporto di lavoro

E) Lavoro somministrato

L’attivazione del contratto di somministrazione può essere esclusivamente a termine.

La somministrazione a tempo determinato è ammessa per far fronte a necessità eccezionali od occasionali e quando non è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato e per un periodo non superiore a 60 giorni mediante accordo aziendale con le oo. ss. firmatarie del presente ccnl.

Il contratto di somministrazione è vietato per sostituire lavoratori in sciopero, né può essere utilizzato dalle aziende che non siano in regola con la legge n. 626 del 1994, che abbiano ridotto il personale nell’anno precedente o che non abbiano nello stesso periodo confermato contratti in scadenza.

I lavoratori con un contratto di somministrazione non possono superare il 2% dell’organico delle aree operative di riferimento, con un minimo di contratti attivabili di 5 unità.

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