CCNL: studi professionali non ordinistici
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da studi professionali non ordinistici
Data di Stipula: 20/04/2005
Decorrenza e durata: sia la parte normativa che la parte economica decorrono dal 01 aprile 2005 e scadono il 31 dicembre 2008
Articolo 32
Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Ferme restando le ragioni per l'instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalle leggi vigenti, l'utilizzo complessivo dei contratti di somministrazione non potrà superare il 25% dell'organico in forza con il limite minimo di cinque unità negli studi professionali fino a 15 dipendenti e di sette unità negli studi professionali da sedici a trenta dipendenti.
Sono comunque esclusi dal computo della predetta quota le assunzioni effettuate nella fase di avvio di nuove attività e quelle effettuate per la sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto.
Le assunzioni di cui al presente articolo si cumulano alle assunzioni di cui al precedente articolo (ved. sotto)
Articolo 31
Contratto a termine
Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare salvo quanto in appresso specificato dal presente art. 31, il 25% della media annua dei lavoratori occupati nell'unità professionale con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
Sono esclusi dal campo di applicazione della predetta normativa i contratti a termine stipulati dagli studi professionali in relazione alla fase di avvio di nuove attività, entro un limite di durata di dodici mesi elevabili a ventiquattro mesi in sede di contrattazione regionale.
Sono altresì esclusi dalla predetta limitazione le assunzioni a termine effettuate per sostituire i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità che occupano fino a 15 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per almeno cinque unità.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro.
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari a un quarto di quello previsto dal contratto a termine e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposta al contratto.