Tutela sanitaria - Rimborso lenti e piccoli interventi oculistici - Ebitemp
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Tutela sanitaria – Rimborso lenti e piccoli interventi oculistici

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Cosa prevede


Per i lavoratori/trici con contratto di lavoro in somministrazione aventi diritto è prevista l’assistenza per l’acquisto di lenti oftalmiche o in alternativa per piccoli interventi chirurgici finalizzati al recupero della vista. Le prestazioni sono erogabili una volta ogni due anni con un massimale di € 100. Una volta erogata la prestazione, la stessa potrà essere nuovamente richiesta dopo che siano trascorsi 24 mesi dalla data della fattura di saldo relativa al primo rimborso erogato.

Se nell’arco dei due anni, coloro che hanno già usufruito del rimborso subiscono un peggioramento della vista, è possibile richiedere una nuova assistenza, previa presentazione di certificazione rilasciata dal medico specialista che attesti modifica del visus.

Possono presentare richiesta di rimborso le lavoratrici ed ai lavoratori con contratti in somministrazione attivi o che abbiano svolto almeno 30 giorni di attività lavorativa nell’arco dei 120 giorni di calendario, nonché per i 120 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Documentazione richiesta

Le richieste di rimborso possono essere inviate direttamente on line grazie all’area riservata  My Ebitemp con pochi e semplici passaggi;

allegando:

  • per le lavoratrici con contratto di somministrazione a tempo determinato, copia del contratto ed eventuali proroghe;
  • per le lavoratrici con contratto di somministrazione a tempo indeterminato, copia del contratto, lettere di assegnazione ed eventuali proroghe;
  • copia ultima busta paga;
  • copia del codice fiscale del richiedente e documento d’identità;
  • certificato di conformità delle lenti
  • prescrizione medica o certificazione rilasciata dal medico specialista
  • fattura riportante il dettaglio della prestazione erogata.
  • Certificato di stato di famiglia

Decadenza

Il diritto a richiedere il rimborso decade decorsi 90 giorni dalla data della fattura di saldo.

L’importo delle spese sanitarie oggetto di rimborso non potrà essere portato in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Attenzione. In tutti i casi, Ebitemp e/o la Cassa Mutualistica Interaziendale, si riservano la facoltà di richiedere al lavoratore ogni ulteriore documentazione utile per procedere al rimborso. La documentazione inviata non verrà restituita.

I rimborsi riconosciuti sono integrativi di eventuali rimborsi dovuti dalle Asl o da altri enti mutualistici o da compagnie di assicurazione per i quali gli interessati devono fare regolare richiesta.

La prestazione è rivolta esclusivamente alle lavoratrici e ai lavoratori in somministrazione, non ai familiari eventualmente a loro carico.

Domande frequenti


1. La prestazione è estesa ai familiari fiscalmente a carico?

No, è rivolta esclusivamente alle lavoratrici e ai lavoratori somministrati in possesso dei requisiti previsti.

2. Il rimborso copre anche i costi della montatura?

No, è ammesso il rimborso delle sole lenti e dei piccoli interventi chirurgici finalizzati al recupero della vista

3. Posso presentare richiesta ogni volta che cambio le lenti?

Una volta erogata la prestazione, la stessa potrà essere nuovamente richiesta dopo che siano trascorsi 24 mesi dalla data della fattura di saldo relativa al primo rimborso erogato. Se nell’arco dei due anni, coloro che hanno già usufruito del rimborso subiranno un peggioramento della vista, sarà possibile richiedere, una sola volta, una nuova assistenza, previa presentazione di certificazione rilasciata dal medico specialista che attesti modifica del visus.

4. Sono un lavoratore minorenne con contratto in somministrazione. Cosa posso fare per accedere alle prestazioni di Ebitemp?

Le richieste presentate da soggetti minori devono essere sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale; anche il modulo privacy e tutte le eventuali autodichiarazioni devono essere sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale. La verifica della qualità di esercente la potestà genitoriale può essere ottenuta mediante il certificato di stato di famiglia.”