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Sostegno al Sistema di Rappresentanza Sindacale (quote Permessi Delegati Sindacali) – art. 18, punto 3) CCNL del 15 ottobre 2019

Il Decreto Legislativo 276/03 all’Art. 5, comma 2 lettera d) – stabilisce che per l’esercizio delle attività di Agenzia per il Lavoro è richiesta “la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l’integrazione del reddito di cui all’articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile”. In attuazione di quanto previsto dal CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro, rinnovato il 15 ottobre 2019, Vi riepiloghiamo di seguito gli obblighi contributivi a carico delle Agenzie per il Lavoro:

In riferimento a quanto previsto dall’Art. 18 punto 3 ”PERMESSI SINDACALI. Al fine del sostegno del sistema di rappresentanza sindacale, di cui al precedente comma 1, viene messo a disposizione un monte ore annuo pari a un’ora per ogni 1.500 ore lavorate dai lavoratori in somministrazione, arrotondando all’unità superiore le frazioni pari o superiori al 50%. Ai soli fini di calcolo e di semplificazione contabile, si conviene che il valore di tale ora è definito in 10 euro…”

Le rilevazioni hanno cadenza semestrale e precisamente entro gennaio e luglio di ogni anno e riguardano rispettivamente i semestri che terminano il 31 dicembre dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso”.

Le Agenzie per il Lavoro iscritte ad E.BI.TEMP per tale adempimento dovranno operare come segue:

  • determinare il numero totale di ore lavorate mensilmente dai lavoratori somministrati nel semestre di riferimento, specificando le ore lavorate dai somministrati assunti con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato;
  • calcolare l’importo da versare applicando la seguente formula con arrotondamento all’unità superiore:

(totale ore lavorate TD + TI)


1.500

(arrotondamento all’unità superiore delle frazioni pari o superiori al 50%) X € 10,00

  • effettuare, con valuta pari o precedente al termine rispettivamente del 31 gennaio o del 31 luglio, un bonifico bancario a favore di E.BI.TEMP  (specificando nella causale il semestre di riferimento del contributo);

NOTA: qualora il giorno 31 del mese nel quale è dovuto il versamento della contribuzione (luglio – gennaio) cada in sabato o in una giornata festiva, il versamento e la relativa comunicazione potranno essere fatti entro il primo giorno lavorativo successivo.

NOTA: SARA’ CURA DELL’ENTE AD ISCRIZIONE AVVENUTA FORNIRE LE MODALITA’ OPERATIVE NECESSARIE PER GLI ADEMPIMENTI SOPRA DESCRITTI