Somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito – MOG
A) Premessa
Le Parti, a seguito di sperimentazione quadriennale derivante dal precedente contratto collettivo di settore, con il presente CCNL intendono adottare definitivamente come modalità propria di utilizzo della somministrazione di lavoro il contratto di lavoro con monte ore retribuito e garantito, denominato MOG.
La finalità perseguita dalle Parti è di ricondurre nell’ambito della somministrazione di lavoro altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali o accessorie (come ad esempio il lavoro intermittente, ripartito, occasionale o accessorio, collaborazioni), in quanto forma contrattuale più tutelante e garantita nonché per agevolare l’utilizzo della somministrazione di lavoro in alcune aree aziendali o settori che maggiormente necessitano di rapporti di lavoro compatibili con le reali esigenze produttive ed organizzative delle aziende utilizzatrici.
B) Definizione del MOG con durata minima di 1 mese
- Possono essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato della durata minima di 1 mese, nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore, garantendo al lavoratore una retribuzione minima pari al 30% su base mensile dell’orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice.
- Si esclude l’utilizzo del MOG per la sostituzione dei lavoratori assenti tranne nel caso in cui questi siano lavoratori in MOG.
- L’Agenzia è tenuta a comunicare preventivamente alle OO.SS. stipulanti l’attivazione e le eventuali proroghe/rinnovi dei contratti di cui al punto 1. In caso di proroga del MOG originariamente stipulato ovvero di seconda attivazione le OO.SS. possono richiedere entro i successivi cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione un incontro finalizzato alla stipula di un Accordo necessario per l’operatività dell’istituto. In assenza di richiesta di incontro vale il principio del silenzio assenso. Anche al fine di evitare forme di dumping i contratti di cui al presente articolo sono sottoposti all’attività di monitoraggio demandata alle CSMT competenti per territorio.
- Le Parti individuano i seguenti settori nei quali, per periodi determinati, è consentito stipulare contratti di somministrazione di lavoro per esigenze finalizzate ad incrementare la forza lavoro delle aziende utilizzatrici che operano in contesti connotati da una necessaria modulazione flessibile della prestazione:
55 – ALLOGGIO
56 – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
79 – ATTIVITÀ DEI SERVIZI AGENZIE DI VIAGGIO, TOUR OPERATOR, SERVIZI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
96 – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA - Le Parti stipulanti si riservano la facoltà di individuare nuovi settori mediante specifiche intese.
C) Definizione del MOG con durata minima di 3 mesi
- Possono essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato della durata minima di 3 mesi, nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore, garantendo al lavoratore una retribuzione minima pari al 25% su base mensile dell’orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice.
- Le Parti individuano i seguenti settori nei quali, per periodi determinati, è consentito stipulare contratti di somministrazione di lavoro per esigenze finalizzate ad incrementare la forza lavoro delle aziende utilizzatrici che operano in contesti connotati da una necessaria modulazione flessibile della prestazione:
10 – INDUSTRIE ALIMENTARI *
45 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
46 – COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
47 – COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
49 – TRASPORTO TERRESTE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 – TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA
51- TRASPORTO AEREO
52 – MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
55- ALLOGGIO
56 – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
60 – ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 – TELECOMUNICAZIONE
*Subordinatamente ad una intesa tra le Parti finalizzata ad individuare per tale settore i codici delle attività secondarie nelle quali rendere operativo l’istituto.
63 – ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
70 – ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
74 – ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
79 – ATTIVITÀ DEI SERVIZI AGENZIE DI VIAGGIO, TOUR OPERATOR, SERVIZI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
80 – SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI
81 – ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
82 – ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
86 – ASSISTENZA SANITARIA
87 – SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 – ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
91 – ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
93 – ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
94 – ATTIVITA DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
96 – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA - Le Parti stipulanti si riservano la facoltà di individuare nuovi settori mediante specifiche intese.
D) Fasce orarie:
- Nel contratto di lavoro in MOG, oltre al monte ore garantito, viene indicata la fascia oraria di riferimento secondo la suddivisione:
– antimeridiana (6/14);
– postmeridiana (14/22);
– serale notturna (22/6);
– fascia oraria alternativa: massimo 6 ore, estensibili ad 8 con il consenso scritto del lavoratore da indicare nel contratto di assunzione. - La fascia oraria, previo consenso del lavoratore, può essere successivamente modificata con un preavviso minimo di una settimana. In caso di mancato rispetto del preavviso viene riconosciuta, per le sole ore lavorate nei successivi 7 giorni dalla comunicazione di cambio fascia, una maggiorazione non incrementale del 10% della retribuzione.
- Dopo il quarto cambio fascia, anche nel rispetto del preavviso di cui al punto 2, la maggiorazione diviene permanente per tutta la durata del contratto inizialmente pattuito, proroghe escluse. In regime di proroga si applicano le medesime modalità di calcolo ex novo. Tale istituto si applica a tutti i contratti stipulati dal 1° gennaio 2019.
- L’attività lavorativa può essere richiesta al lavoratore in funzione delle effettive esigenze organizzative dell’utilizzatore: l’orario e/o il giorno della prestazione devono essere comunicati al lavoratore con un preavviso di 24 ore prima dell’inizio dell’attività stessa.
- Il lavoratore, nell’ambito della fascia prevista e fino al limite del monte ore stabilito contrattualmente, deve prestare la propria disponibilità alla chiamata: in caso di rifiuto giustificato non vi è obbligo di retribuzione minima.
- Il rifiuto ingiustificato, nell’ambito della fascia oraria ed entro il monte ore minimo contrattualmente previsto, si configura come assenza ed è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti nell’articolo 34, del presente CCNL.
- Qualora venga richiesta una attività lavorativa al di fuori della fascia oraria contrattualmente prevista non vi è obbligo di disponibilità da parte del lavoratore.
- Al termine del rapporto di lavoro con MOG deve essere effettuata una verifica dell’orario medio svolto e, qualora complessivamente inferiore rispetto all’orario minimo previsto dal CCNL dell’utilizzatore, deve essere riconosciuta al lavoratore la differenza retributiva a conguaglio con l’orario inferiore svolto. Ai fini della determinazione del suddetto conguaglio, nel calcolo dell’orario svolto si computano tutte le ore non lavorate (e non retribuite) a causa di rifiuto del lavoratore.
E) Modalità retributive
- Viene ammesso esclusivamente il sistema di calcolo retributivo su base oraria.
- Le ore eccedenti il monte ore minimo garantito rappresentano comunque lavoro ordinario fino a concorrenza del normale orario di lavoro a tempo pieno applicato nell’azienda utilizzatrice: tali ore eccedenti non sono soggette a maggiorazione e non prevedono per il lavoratore alcun obbligo di disponibilità alla chiamata dell’Agenzia.
- La retribuzione corrisposta per le ore eccedenti matura tutti gli istituti di legge e di contratto al pari dell’ora ordinaria.
- Le ore che superano il normale orario di lavoro a tempo pieno sono lavoro straordinario e sono soggette a tutte le maggiorazioni previste per tale istituto dal CCNL, e da eventuale contrattazione di secondo livello, effettivamente applicato nell’azienda utilizzatrice.
- Nelle ipotesi di MOG, le ore di lavoro straordinario sono calcolate su base giornaliera indipendentemente dalle previsioni contrattuali dell’utilizzatore.
- Tutti gli elementi diretti, indiretti e differiti devono essere liquidati mensilmente al lavoratore con la retribuzione di riferimento.
- I ratei di ferie maturate e non godute e il TFR devono essere liquidati alla fine del rapporto di lavoro.
F) Sistema di consolidamento
1. Nelle ipotesi di utilizzo di ore eccedenti che comportino il superamento medio del monte ore previsto contrattualmente, pari o superiore al 20% nell’arco di 6 mesi presso lo stesso utilizzatore, viene riconosciuto un incremento del monte ore inizialmente previsto pari al 50% della maggiorazione.
G) Sistema di consolidamento
- Il periodo di prova è ammesso nei limiti e con le modalità previste per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo pieno, di cui all’articolo 35 del CCNL, ed è esigibile esclusivamente entro l’arco del primo mese di missione.
- In caso di dimissioni da parte del lavoratore non è prevista la penalità di risoluzione anticipata del rapporto di cui all’articolo 38 del presente CCNL.
H) Monitoraggio
I contratti di somministrazione in MOG sono obbligatoriamente sottoposti ad attività di monitoraggio demandate alla Commissione Paritetica Nazionale. A tal fine, contestualmente all’avvio dei rapporti di lavoro in MOG, l’Agenzia è tenuta ad inviare ad Ebitemp il modulo informativo.
NOTA: PER CONOSCERE LE MODALITA’ DI INVIO DEL MODULO INFORMATIVO AD EBITEMP E’ NECESSARIO CONTATTARE IL NUMERO 0668301506 OPPURE INVIARE UNA E-MAIL ALL’INDIRIZZO EBITEMP@EBITEMP.IT