Studenti (corsi serali) ad accesso agevolato - Ebitemp
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Studenti (corsi serali) ad accesso agevolato

Cosa prevede


Accordo del 9 aprile 2022 (ASSOLAVORO- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

Accordo del del 17 giugno 2022 (ASSOSOMM- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

(Leggi gli accordi)

Le presenti misure, di seguito descritte, saranno erogate nel limite di un plafond di € 5.000.000 e hanno durata sperimentale sino al 31.12.2024.

 

CONSULTA QUI IL NUOVO REGOLAMENTO

 

 

Studenti lavoratori (corsi serali) ad accesso agevolato

A chi si rivolge e quali sono i requisiti:

In favore dei soggetti sottoposti a protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale in forza all’Agenzia per il lavoro, o coinvolti in percorsi formativi erogati da Formatemp a loro dedicati, viene riconosciuto l’accesso alla prestazione di Ebitemp “Studenti lavoratori (corsi serali)” con requisiti agevolati, prevedendo un contributo per l’acquisto di materiale didattico (es. cancelleria).

Il soggetto richiedente dovrà avere sottoscritto un contratto di lavoro in somministrazione o frequentare un corso di formazione dedicato erogato da Formatemp ai sensi del presente accordo, nell’arco della vigenza di quest’ultimo (che decorre dal 9 aprile 2022).

Nel caso in cui il soggetto sia in forza ad un’agenzia per il lavoro, verrà erogato il contributo qualora abbia avuto almeno 1 giorno di contratto in somministrazione nell’arco di vigenza del presente Accordo (che decorre dal 9 aprile 2022), e comunque a partire dal 01 settembre 2023 ed entro il 31 agosto 2024 per l’anno scolastico 2023/2024, a partire dal 01 settembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 per l’anno scolastico 2024/2025.

Nel caso in cui il soggetto stia frequentando uno dei corsi di formazione erogati da Formatemp per questa specifica platea, verrà erogato il contributo qualora abbia frequentato almeno 1 giorno di corso nell’arco di vigenza del presente Accordo (che decorre dal 9 aprile 2022), e comunque a partire dal 01 settembre 2023 ed entro il 31 agosto 2024 per l’anno scolastico 2023/2024, a partire dal 01 settembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 per l’anno scolastico 2024/2025.

La domanda potrà essere presentata con valenza a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 e non per anni scolastici precedenti.

Cosa si può ottenere:

Un contributo del valore di euro 200 al lordo delle imposte previste dalla legge; per acquisto di libri o altro materiale didattico (es. cancelleria).

Sono consentiti pagamenti tramite carte così dette “carte conto con IBAN” (es: carte Poste Pay Evolution) o bonifici domiciliati. Per i bonifici domiciliati il pagamento è consentito entro la soglia massima di euro 1.500; per importi superiori si rende necessario indicare un IBAN intestato al soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea.

Non sono consentiti pagamenti su conti correnti esteri al di fuori dell’area SEPA.


Cosa si deve fare:

Le richieste, per coloro che hanno maturato i requisiti a partire dal 01 settembre 2023 al 31 agosto 2024, dovranno essere inviate entro il 31 dicembre 2024 per l’anno scolastico 2023/2024. Le richieste, per coloro che avranno maturato i requisiti a partire dal 01 settembre 2024 al 31 dicembre 2024, dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2025 per l’anno scolastico 2024/2025, con la seguente modalità:

• attraverso l’area riservata di My Ebitemp*, dalla quale è possibile monitorare l’andamento della richiesta e integrare eventuale documentazione mancante;

*Si ricorda che l’unica modalità riconosciuta di ricezione delle richieste pervenute con il supporto degli Sportelli Territoriali Sindacali è tramite piattaforma MyEbitemp, non sono accettate raccomandate o PEC.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà al lavoratore richiesta di integrazione documentale che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Documentazione richiesta


Documenti da allegare:

• Fotocopia di un documento d’identità (Carta di identità o passaporto) e del codice fiscale* del soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea;
• Permesso di soggiorno o copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea o protezione speciale;
• Autodichiarazione di frequenza del corso di formazione Formatemp (modulo presente nel sito di Ebitemp) o eventuale attestato di frequenza del corso;
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione iscrizione alla scuola secondaria di I e II grado – corsi serali (saranno riconosciuti solo scuole o università presenti sul territorio italiano);
• Modello privacy Ebitemp.

Nel caso di accesso alla prestazione da parte di soggetto minorenne:
• stato di famiglia o autodichiarazione reperibile nel sito di Ebitemp.

Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale sia in forza ad una agenzia per il lavoro:
• Copia del contratto di somministrazione a tempo determinato e tutte le eventuali proroghe e ultima busta paga;
• Copia del contratto di somministrazione a tempo indeterminato e ultima busta paga.

Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale stia frequentando un corso di formazione di Formatemp ai sensi del presente Accordo, dedicato a questa specifica platea:
• Autodichiarazione di frequenza del corso di formazione Formatemp (modulo presente nel sito di Ebitemp) o eventuale attestato di frequenza del corso

*nel caso in cui non sia in possesso di un codice fiscale definitivo in quanto ancora in attesa del riconoscimento dello stato di protezione internazionale, temporanea o speciale si dovrà produrre copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione che riporta il codice fiscale temporaneo assegnato

Disposizioni comuni a tutte le prestazioni straordinarie sopra riportate

Si specifica che tutte le misure di sostegno ed accoglienza sopra elencate potranno essere riconosciute ai destinatari che siano stati avviati in percorsi formativi di Formatemp a loro dedicati, seppur non ancora tracciato dal Bilancio delle competenze. Ciò anche in relazione alle domande già presentate e sospese per assenza del Bilancio delle competenze stesso.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Qualora l’istanza non sia stata inviata utilizzando la corretta sezione prestazione del portale/modulo di domanda cartaceo, la richiesta inviata verrà annullata e sarà necessario presentare una nuova istanza nel rispetto delle tempistiche previste dal relativo regolamento. Ai fini dell’analisi dell’istanza, farà fede la data di ricezione della nuova pratica trasmessa.

Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata.

Si precisa che le richieste presentate da soggetti minori dovranno essere sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale.

Ebitemp monitorerà l’andamento complessivo delle singole prestazioni straordinarie dedicate ai soggetti sottoposti a protezione internazionale - status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo - protezione temporanea e protezione speciale, al fine di valutarne il tiraggio ed eventuali interventi correttivi.

La valutazione e l’approvazione delle richieste è sottoposta all’insindacabile giudizio della Commissione Prestazioni.

Ebitemp, a tutela dei propri diritti, si riserva ogni facoltà, compresa quella di adire le vie legali, in presenza di dichiarazioni false o documenti contraffatti o comunque in presenza di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare gli estremi di un illecito sia civile che penale.