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ESTENSIONE DEI TERMINI DELLE PRESTAZIONI EBITEMP ISTITUITE PER L’EMERGENZA COVID-19

Accordo di luglio 2021

Considerato il perdurare della situazione di emergenza per Covid-19 ed in ottemperanza all’ultimo Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 31 dicembre 2021, le Parti deliberano l’estensione dei termini di scadenza delle prestazioni Ebitemp, istituite a carattere straordinario per Covid-19, come di seguito descritto:

 

MATERIALE INFORMATICO

Contributo per la didattica a distanza rivolto alle lavoratrici/tori con figli o con minori sotto tutela o con figli iscritti a corsi legali di laurea, fiscalmente a carico:

Per le lavoratrici/tori con un contratto di lavoro in somministrazione e un’anzianità di lavoro in somministrazione pari complessivamente a 60 giorni da far valere nel periodo compreso tra il il 1° settembre 2021 ed il 31 gennaio 2022, con figli o minori sotto tutela iscritti, per l’anno scolastico/accademico 2021/2022, ad una scuola Primaria o Secondaria di I o II grado o figli iscritti all’Università con attestazione di frequenza in corso di laurea, fiscalmente a carico, è riconosciuto un contributo una tantum di Euro 150,00 lordi (centocinquanta), riproporzionabile sulla base della percentuale del figlio a carico della lavoratrice o del lavoratore richiedente, per fronteggiare l’acquisto del seguente materiale informatico, elencato in maniera tassativa: tablet, PC, scanner, stampante, webcam, acquisto modem* e smartphone**; il materiale deve essere acquistato nel periodo che va dal 1° agosto 2021 al 31 dicembre 2021, al fine di consentire il regolare svolgimento del ciclo di studi anche a distanza.

La richiesta può essere presentata per ciascuno dei figli fiscalmente a carico.

 

* Il rimborso è previsto esclusivamente per l’acquisto del modem e non per l’installazione o l’attivazione della connessione internet.

** Con esclusione dei figli iscritti alla scuola Primaria e Secondaria di I grado.

 

Nota a margine: si considera che le misure di cui sopra possono essere escluse dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente solo se indirizzate a lavoratrici/tori con familiari affetti da DSA (Legge 170/2010 “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”) previa apposita certificazione che ne attesti la patologia.

Il regolamento della prestazione riportato nell’apposita sezione del sito di Ebitemp sarà aggiornato a partire dal prossimo 1 settembre, con l’estensione dei termini accordata.

 

Contributo per la didattica a distanza per lavoratrici/tori iscritti ai corsi serali:

Per le lavoratrici/tori con un contratto di lavoro in somministrazione e un’anzianità di lavoro in somministrazione pari complessivamente a 60 giorni da far valere nel periodo compreso tra il il 1° settembre 2021 ed il 31 gennaio 2022 iscritti, nell’anno scolastico 2021/2022, ad un corso serale per il conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di I o II grado, è riconosciuto un contributo una tantum di Euro 150,00 lordi (centocinquanta), per fronteggiare l’acquisto del seguente materiale informatico elencato in maniera tassativa: tablet, PC, scanner, stampante, webcam, acquisto modem* e smartphone; il materiale deve essere acquistato nel periodo che va dal dal 1° agosto 2021 al 31 dicembre 2021, al fine di consentire il regolare svolgimento del ciclo di studi anche a distanza.

* Il rimborso è previsto esclusivamente per l’acquisto del modem e non per l’installazione o l’attivazione della connessione internet.

 Il regolamento della prestazione riportato nell’apposita sezione del sito di Ebitemp sarà aggiornato a partire dal prossimo 1 settembre, con l’estensione dei termini accordata.

 

Contributo per la didattica a distanza per lavoratrici/tori iscritti ad un corso legale di laurea:

Per le lavoratrici/tori con un contratto di lavoro in somministrazione e un’anzianità di lavoro in somministrazione pari complessivamente a 45 giorni da far valere nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 31 gennaio 2022 iscritti, nell’anno accademico 2021/2022, ad un corso legale di laurea, è riconosciuto un contributo una tantum di Euro 150,00 lordi (centocinquanta), per fronteggiare l’acquisto del seguente materiale informatico elencato in maniera tassativa: tablet, PC, scanner, stampante, webcam, acquisto modem* e smartphone; il materiale deve essere acquistato nel periodo che va dal 1° agosto 2021 al 31 dicembre 2021, al fine di consentire il regolare svolgimento del ciclo di studi anche a distanza.

* Il rimborso è previsto esclusivamente per l’acquisto del modem e non per l’installazione o l’attivazione della connessione internet.

 Il regolamento della prestazione riportato nell’apposita sezione del sito di Ebitemp sarà aggiornato a partire dal prossimo 1 settembre, con l’estensione dei termini accordata.

 

Contributo per la didattica a distanza per lavoratrici/tori con contratti di Apprendistato di I e III livello:

Per le lavoratrici/tori con un contratto di lavoro in somministrazione e un’anzianità di lavoro in somministrazione pari complessivamente a 60 giorni da far valere nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 31 gennaio 2022 che stiano completando il corso di studi finalizzato all’apprendistato, con riferimento all’anno scolastico 2021/2022, è riconosciuto un contributo una tantum di Euro 150,00 lordi (centocinquanta), per fronteggiare l’acquisto del seguente materiale informatico elencato in maniera tassativa: tablet, PC, scanner, stampante, webcam, acquisto modem* e smartphone; il materiale deve essere acquistato nel periodo che va dal 1° agosto 2021 al 31 dicembre 2021, al fine di consentire il regolare svolgimento del ciclo di studi anche a distanza.

* Il rimborso è previsto esclusivamente per l’acquisto del modem e non per l’installazione o l’attivazione della connessione internet.

Il regolamento della prestazione riportato nell’apposita sezione del sito di Ebitemp sarà aggiornato a partire dal prossimo 1 settembre, con l’estensione dei termini accordata.

 

CONTRIBUTO PER LAVORATRICI/TORI CON ATTIVITÀ DI LAVORO IN SMART WORKING

Per le lavoratrici/tori con un contratto di lavoro in somministrazione attivo e un’anzianità di lavoro in somministrazione pari complessivamente a 60 giorni da far valere nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 31 gennaio 2022,  è riconosciuto un contributo una tantum di Euro 150,00 lordi (centocinquanta), per fronteggiare l’acquisto del seguente materiale informatico elencato in maniera tassativa: tablet, PC, scanner, stampante, webcam, acquisto modem* e smartphone, acquistato nel periodo che va dal 1° agosto 2021 al 31 dicembre 2021, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività lavorativa in smart-working.

* Il rimborso è previsto esclusivamente per l’acquisto del modem e non per l’installazione o l’attivazione della connessione internet.

Il regolamento della prestazione riportato nell’apposita sezione del sito di Ebitemp sarà aggiornato a partire dal prossimo 1 settembre, con l’estensione dei termini accordata.


DECESSI A SEGUITO DI POSITIVITÀ PER COVID-19

Per i familiari eredi aventi diritto, delle lavoratrici o dei lavoratori con contratti in somministrazione deceduti a causa di positività accertata al Covid-19, è prevista una liberalità di 5.000 euro.

Possono presentare richiesta i familiari aventi diritto, di lavoratrici e lavoratori con contratti di lavoro in somministrazione che si siano svolti con almeno 30 giorni di attività lavorativa nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. La positività al COVID-19 dovrà essere attestata nel periodo di vigenza del contratto in somministrazione. Nell’ipotesi in cui i 30 giorni non siano continuativi, l’accertata positività dovrà ricadere nell’arco temporale che decorre tra il primo contratto di lavoro in somministrazione e l’ultimo.

La liberalità è prevista in modalità retroattiva per eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Il termine ultimo per la presentazione di tutte le istanze sopraindicate (Materiale informatico, Contributo per lavoratrici/tori con attività di lavoro in smart working, Decessi a seguito di positività per Covid-19), da parte di coloro che matureranno i requisiti di accesso entro il 31 dicembre 2021, è fissato al 31 gennaio 2022.

La valutazione e l’approvazione di tutte le richieste è sottoposta all’insindacabile giudizio della Commissione Prestazioni.

Per ogni istanza ricevuta, Ebitemp invierà a ciascun richiedente comunicazione con la quale si informerà che la domanda sarà presa in considerazione secondo l’ordine cronologico di ricezione da parte dell’Ente e che la liquidazione della prestazione è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse del plafond.


TUTELA SANITARIA COVID

Ricoveri ospedalieri per Covid-19:

Riconoscimento di una diaria di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ricovero ospedaliero certificato per Covid-19, a partire dal primo giorno di ricovero e per un massimo di 50 giorni, e fino alla copertura di un importo massimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento). Analogamente all’attuale prestazione “Ricoveri”, l’indennità viene erogata sia in caso di lavoratrici e lavoratori colpiti da Covid-19, che in caso di ricoveri di coniuge e figli, fiscalmente a carico, positivi al Coronavirus.

Per il coniuge e i figli fiscalmente a carico l’indennità verrà riproporzionata sulla base della percentuale dichiarata dalla lavoratrice o dal lavoratore richiedente.

Nel caso di lavoratori e familiari a carico che avessero contratto il virus una prima volta e avessero già ricevuto il contributo massimo di spesa di € 2.500,00 e, gli stessi lavoratori e/o familiari, ripresentassero una richiesta successiva per recidiva, la nuova richiesta di rimborso sarà sottoposta all’attenzione della Commissione Prestazioni che la valuterà a suo insindacabile giudizio.

La prestazione è attiva in modalità retroattiva per eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Resta confermato che il diritto a richiedere il sussidio decade decorsi 120 giorni dalla data di dimissione dal ricovero.

 

Riabilitazione respiratoria per Covid-19:

Per le lavoratrici e i lavoratori affetti da polmonite interstiziale scaturita da positività a Covid-19 è previsto un contributo per prestazioni sanitarie relative a riabilitazione respiratoria.

Le lavoratrici e i lavoratori richiedenti (inclusi i loro familiari fiscalmente a carico, limitatamente a coniuge e figli), hanno diritto al contributo per un massimo di 3 visite pneumologiche per la copertura di un importo massimo per visita di Euro 60,00 (sessanta), e ad un ciclo di fisioterapia toracica a domicilio per un massimo di 10 sedute per la copertura di un importo massimo di Euro 90,00 (novanta) a seduta. Per il coniuge e i figli fiscalmente a carico, l’indennità verrà riproporzionata sulla base della percentuale dichiarata dalla lavoratrice o lavoratore richiedente.

Nel caso di nuova positività i lavoratori o i familiari a carico potranno presentare una nuova richiesta per recidiva, che sarà sottoposta all’attenzione della Commissione Prestazioni che la valuterà a suo insindacabile giudizio.

 

La prestazione è attiva in modalità retroattiva per eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Resta confermato che il diritto a richiedere il sussidio decade decorsi 120 giorni dalla data della fattura di saldo per la riabilitazione.

 

L’erogazione dei rimborsi delle prestazioni sopra elencate (Ricoveri ospedalieri per Covid-19 e Riabilitazione respiratoria per Covid-19) è destinata esclusivamente alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di lavoro in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato con contratti attivi o che abbiano svolto almeno 30 giorni di attività lavorativa nell’arco di 120 giorni di calendario, nonché per i 120 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Nuovo Sussidio per casi isolamento/quarantena dovuti al Covid-19 non coperti da contratto e previdenza/assistenza:

Riconoscimento di un sussidio per le lavoratrici e i lavoratori in situazioni di isolamento/quarantena, secondo le seguenti caratteristiche:

  1. lavoratrici e lavoratori a tempo determinato senza missione attiva, il cui isolamento/quarantena, dovuto a positività da Coronavirus e iniziato durante la missione, sia proseguito oltre la scadenza della stessa.

Riconoscimento di un sussidio di 50 euro per ogni giorno di isolamento/quarantena eccedente la fine della missione e fino a un importo massimo di Euro 500 (da cui andranno detratti i giorni pagati a titolo di malattia durante la missione).

Ai richiedenti viene inoltre rimborsato il costo del tampone effettuato esclusivamente presso strutture sanitarie private/farmacie che certifichi la positività (se non effettuato a carico del SSN), fino ad un importo massimo di Euro 50 sulla spesa effettivamente sostenuta.

  1. lavoratrici e lavoratori a tempo determinato e indeterminato con missione attiva che siano in isolamento/quarantena per positività certificata di un convivente ed il cui periodo di isolamento/quarantena non sia coperto da istituti contrattuali e/o previdenziali retribuiti (es. il lavoratore deve ricorrere a permessi non retribuiti o aspettativa non retribuita).

Riconoscimento di un sussidio di 30 euro per ogni giorno di isolamento/quarantena e fino a un importo massimo di Euro 300.

Ai richiedenti viene inoltre rimborsato il costo di 2 tamponi effettuati esclusivamente presso strutture sanitarie private/farmacie (se non effettuati a carico del SSN), fino ad un importo massimo di Euro 50 ciascuno sulla spesa effettivamente sostenuta.

Possono presentare richieste le lavoratrici/ori con contratti in somministrazione attivi o che abbiano svolto almeno 30 giorni di attività lavorativa nell’arco dei 120 giorni di calendario, nonché per i 120 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

La prestazione è attiva in modalità retroattiva per eventi di isolamento/quarantena in atto alla data del 13 febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Il termine ultimo per la presentazione di tutte le istanze sopraindicate (Ricoveri ospedalieri per Covid-19, Riabilitazione respiratoria per Covid-19, Nuovo Sussidio per casi isolamento/quarantena dovuti al Covid-19 non coperti da contratto e previdenza/assistenza), da parte di coloro che matureranno i requisiti di accesso entro il 31 dicembre 2021, è fissato al 31 gennaio 2022.

La valutazione e l’approvazione di tutte le richieste (Ricoveri ospedalieri per Covid-19, Riabilitazione respiratoria per Covid-19, Nuovo Sussidio per casi isolamento/quarantena dovuti al Covid-19 non coperti da contratto e previdenza/assistenza) è sottoposta all’insindacabile giudizio della Commissione Prestazioni.

 


 DISPOSIZIONI COMUNI

Tutte le prestazioni sopra elencate saranno finanziate inderogabilmente nei limiti dei plafond rispettivamente individuati.

 

Tutte le istanze per prestazioni Covid di cui ai precedenti paragrafi vengono valutate da Ebitemp – con il supporto della Cassa Mutualistica per quanto riguarda le prestazioni del pacchetto Tutela Sanitaria Covid-19 – che procede alla verifica finale della correttezza e completezza della documentazione a corredo. Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp – e la Cassa Mutualistica per il tramite di Ebitemp nel caso delle prestazioni inerenti la Tutela Sanitaria Covid-19 – sospende l’istruttoria ed invia al lavoratore richiesta di integrazione documentale che dovrà pervenire al massimo entro 60 giorni di calendario decorrenti dalla richiesta di integrazione, trascorsi i quali senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale l’istanza si considera rinunciata dal richiedente e respinta.

In relazione alle istanze per prestazioni Covid, ricevute precedentemente ed attualmente sospese per carenza documentale, Ebitemp invierà al lavoratore specifica comunicazione con la quale sarà assegnato un ulteriore termine di 60 giorni di calendario decorrenti dalla comunicazione di Ebitemp, trascorsi i quali senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale l’istanza di accesso alla prestazione non potrà essere accolta, in quanto ritenuta rinunciata da parte del richiedente.

 

Per le modalità e l’invio dei documenti si rimanda al link: www.ebitemp.it/prestazioni-straordinarie-covid-19