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Piano Sanitario Welfare

Cosa prevede


Regolamento nuova copertura assicurativa sanitaria per i lavoratori somministrati con anzianità lavorativa di almeno 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2023

A seguito del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è stata introdotta una nuova copertura sanitaria in favore dei lavoratori somministrati.

I lavoratori e le lavoratrici che abbiano maturato il requisito di anzianità di almeno 12 mesi, anche non continuativi, a partire dal 1° gennaio 2023 potranno accedere alla nuova copertura sanitaria tramite un doppio canale:

AUTOMATICAMENTE

Qualora il requisito di anzianità sia stato raggiunto all’interno di un’unica Agenzia per il Lavoro, la stessa provvederà autonomamente a comunicare i nominativi dei beneficiari con contratti attivi a far data dal 1° giugno 2025 alle compagnie assicuratrici partner di Ebitemp. Per questa fattispecie non sono richieste azioni da parte dei lavoratori e lavoratrici aventi diritto.

 

TRAMITE MYEBITEMP

Qualora il requisito di anzianità di 12 mesi, anche non continuativi a partire dal 1° gennaio 2023, sia stato raggiunto sommando i contratti di più Agenzie per il Lavoro, i lavoratori e le lavoratrici stessi potranno presentare a Ebitemp una richiesta di accesso al nuovo welfare sanitario con le modalità di seguito riportate. Oltre alla maturazione dei 365 giorni di anzianità, al momento dell’invio della richiesta a Ebitemp i richiedenti dovranno avere un contratto di lavoro in somministrazione attivo.

 

 

CERTIFICAZIONE DELL’ANZIANITÀ LAVORATIVA MATURATA IN DIVERSE APL

Requisito di accesso e durata della copertura

Il requisito di accesso viene fissato in almeno 365 giorni di anzianità lavorativa, anche non continuativi, a partire dal 1° gennaio 2023, conteggiati come giornate di detrazione o come giornate di calendario.

I lavoratori e le lavoratrici che accederanno alla nuova copertura assicurativa sanitaria manterranno la copertura sino alla fine dell’annualità di riferimento, coincidente con il 31 maggio 2026, anche nel caso di cessazione dell’ultimo contratto di lavoro in somministrazione, successivamente all’accoglimento della domanda.

Per le prestazioni “Rimborso spese acquisto lenti”, così come per la copertura del nucleo familiare, entrambi non contenuti nella nuova copertura sanitaria, restano fruibili gli attuali servizi e le attuali prestazioni di Tutela Sanitaria ordinaria offerti da Ebitemp, alle condizioni vigenti.

Divieto di doppio rimborso

Non è in nessun caso possibile richiedere il rimborso di una stessa prestazione attraverso entrambi i canali oggi esistenti contemporaneamente: la nuova Copertura Assicurativa Sanitaria e la Tutela Sanitaria ordinaria.

Con successiva comunicazione Ebitemp individuerà le modalità attraverso le quali il lavoratore potrà eventualmente decidere di rinunciare alla copertura assicurativa descritta nei Piani Sanitari a disposizione, optando quindi per la conservazione della prestazione di Tutela Sanitaria ordinaria offerta da Ebitemp, alle condizioni vigenti.

Modalità di presentazione della domanda a Ebitemp

I lavoratori e le lavoratrici che, a partire dal 1° gennaio 2023, abbiano maturato almeno 12 mesi di anzianità lavorativa presso diverse agenzie per il lavoro potranno accedere al portale MyEbitemp, nella sezione “welfare sanitario”, per l’invio della domanda.

Al momento della richiesta di accesso al welfare sanitario dovrà risultare attivo un contratto di lavoro in somministrazione. Il richiedente potrà scegliere tra tre differenti opzioni per l’attestazione dei 365 giorni di anzianità a partire dal 1° gennaio 2023:

- contratti di lavoro da cui si evincano i 365 giorni di calendario e relativa ultima busta paga di ogni contratto + autocertificazione della permanenza in essere dell’ultimo contratto attivo al momento della richiesta;

- tutte le buste paga utili al conteggio dei 365 giorni + autocertificazione della permanenza in essere dell’ultimo contratto attivo al momento della richiesta;

- Certificazione Unica (CU) + autocertificazione della permanenza in essere dell’ultimo contratto attivo al momento della richiesta.

Trasporto extraurbano discenti corsi FormaTemp

Cosa prevede


A chi si rivolge e quali sono i requisiti

Alle discenti ed ai discenti di corsi Forma.Temp. pari ad almeno 200 ore, che siano residenti o domiciliati in comuni diversi dal luogo in cui si svolge il corso viene riconosciuto un rimborso del 100% del costo dell’abbonamento nominativo di trasporto entro il limite massimo rimborsabile di 180€/mese, esclusivamente per i mesi in cui si è svolto il corso a fronte di almeno 7 giorni di partecipazione al corso in presenza nel mese.

Cosa si può ottenere

Viene riconosciuto un rimborso del 100% del costo dell’abbonamento nominativo di trasporto sostenuto dal discente entro il limite massimo rimborsabile di 180€/mese, esclusivamente per i mesi in cui si è svolto il corso a fronte di almeno 7 giorni di partecipazione al corso in presenza nel mese.

E’ previsto esclusivamente il rimborso di abbonamenti mensili.

E’ escluso il rimborso di abbonamenti settimanali, annuali, biglietti di trasporto singoli e carnet di viaggi o altre formule non riconducibili alla tipologia “abbonamento”.

 Cosa si deve fare

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 90 giorni dalla fine del corso allegando gli abbonamenti che saranno rimborsati in un’unica soluzione.
Al fine di verificare l’effettiva partecipazione in presenza al corso, le richieste saranno lavorate trascorsi 60 giorni dalla conclusione del corso Formatemp.

La richiesta deve essere inviata attraverso l’area riservata di My Ebitemp*, dalla quale è possibile monitorare l’andamento della richiesta e integrare eventuale documentazione mancante.

*Si ricorda che l’unica modalità riconosciuta di ricezione delle richieste pervenute con il supporto degli Sportelli Territoriali Sindacali è tramite piattaforma MyEbitemp, non sono accettate raccomandate o PEC.

Documentazione richiesta


  • Copia fronte/retro di un documento d’identità (Carta di identità, passaporto o patente di guida) e codice fiscale;
  • Autodichiarazione di frequenza del corso di formazione Formatemp o eventuale attestato di frequenza del corso;
  • Copia abbonamento o ricevuta di pagamento nominativa dell’abbonamento da cui risulti chiaramente deducibile: il titolare dell’abbonamento, il prezzo pagato, e il periodo di validità. In alternativa, in caso di ricevute smarrite o non leggibili sarà possibile produrre il riepilogo degli abbonamenti rilasciato dal vettore;
  • Copia tessera abbonamento extraurbano nominativa;
  • Autocertificazione domicilio.

N.B.

Sono consentiti pagamenti tramite carte così dette "carte conto IBAN" (es. carte Poste Pay Evolution), mentre non sono consentiti pagamenti tramite bonifico domiciliato.

Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata, o la documentazione in originale.

I moduli di domanda, con l’elenco degli allegati da inviare, sono anche disponibili presso le filiali delle Agenzie per il Lavoro o presso le sedi di Felsa – Cisl, Nidil Cgil e UILTemp.

Per ulteriori informazioni: numero verde 800.672.999

Gli uffici amministrativi di Ebitemp non sono abilitati a rispondere a domande relative alla gestione delle pratiche.

Ebitemp, a tutela dei propri diritti, si riserva ogni facoltà, compresa quella di adire le vie legali, in presenza di dichiarazioni false o documenti contraffatti o comunque in presenza di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare gli estremi di un illecito sia civile che penale.

Rimborso spese rinnovo permesso di soggiorno

Cosa prevede


La prestazione, di seguito descritta, sarà erogata nel limite di un plafond di € 1.000.000.

A chi si rivolge e quali sono i requisiti

Le Lavoratrici e i lavoratori che hanno avuto un contratto in somministrazione pari ad almeno 60 giorni, anche non continuativi, nell’arco degli ultimi 6 mesi rispetto al giorno in cui è inviata la richiesta ad Ebitemp possono ottenere un rimborso da un minimo di 15 euro ad un massimo di 80 euro al lordo delle imposte previste dalla legge per le spese sostenute per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Cosa si può ottenere

Un rimborso da un minimo di 15 euro ad un massimo di 80 euro al lordo delle imposte previste dalla legge per le spese sostenute per il rinnovo del permesso di soggiorno

Cosa si deve fare

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 180 giorni dalla data della ricevuta che conferma la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Può essere presentata la richiesta una sola volta nel corso dell’anno.

La richiesta deve essere inviata attraverso l’area riservata di My Ebitemp*, dalla quale è possibile monitorare l’andamento della richiesta e integrare eventuale documentazione mancante.

*Si ricorda che l’unica modalità riconosciuta di ricezione delle richieste pervenute con il supporto degli Sportelli Territoriali Sindacali è tramite piattaforma MyEbitemp, non sono accettate raccomandate o PEC.

Documentazione richiesta


  • Copia fronte/retro Passaporto o documento di identità equivalente e codice fiscale;
  • Copia dell’ultimo permesso di soggiorno in possesso;
  • Copia ricevute postali utili all’ottenimento del permesso (ricevuta di raccomandata, bollettino postale e foglio appuntamento per le operazioni di fotosegnalamento) ed ogni altra prova documentale di spese sostenute;
  • Contratto di lavoro in somministrazione.

N.B.

Sono consentiti pagamenti tramite carte così dette "carte conto IBAN" (es. carte Poste Pay Evolution), mentre non sono consentiti pagamenti tramite bonifico domiciliato.

Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata, o la documentazione in originale.

I moduli di domanda, con l’elenco degli allegati da inviare, sono anche disponibili presso le filiali delle Agenzie per il Lavoro o presso le sedi di Felsa – Cisl, Nidil Cgil e UILTemp.

Per ulteriori informazioni: numero verde 800.672.999

Gli uffici amministrativi di Ebitemp non sono abilitati a rispondere a domande relative alla gestione delle pratiche.

Ebitemp, a tutela dei propri diritti, si riserva ogni facoltà, compresa quella di adire le vie legali, in presenza di dichiarazioni false o documenti contraffatti o comunque in presenza di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare gli estremi di un illecito sia civile che penale.

Sostegno per donne vittime di violenza e molestie dentro e fuori i luoghi di lavoro

Cosa prevede


A chi si rivolge

Alle lavoratrici in somministrazione che abbiano subito violenze e/o molestie dentro o fuori il luogo di lavoro, viene riconosciuto un sostegno economico pari a 700 euro lorde x 12 mesi, se non in forza di lavoro al momento della richiesta oppure euro 500 lorde x 12 mesi se in forza di lavoro. I requisiti sono: un’anzianità lavorativa di 7 giorni, anche non continuativi, negli ultimi 6 mesi e l’inserimento in percorsi certificati dai Servizi Sociali del Comune di appartenenza, dai Centri Antiviolenza o dalle Case Rifugio (art. 5-bis, D.L. 93/2013, convertito con modificazioni dalla L. 119/2013) oppure in possesso di un provvedimento esecutivo, del giudice competente, che attesti la condizione di vittima di violenza e molestie.

Quali sono i requisiti

Al momento della presentazione della richiesta, le lavoratrici devono aver lavorato almeno 7 giorni, anche non continuativi, negli ultimi 6 mesi e devono essere inserite in percorsi certificati dai Servizi Sociali del Comune di appartenenza, dai Centri Antiviolenza o dalle Case Rifugio (art. 5-bis, D.L. 93/2013, convertito con modificazioni dalla L. 119/2013) oppure in possesso di un provvedimento esecutivo, del giudice competente, che attesti la condizione di vittima di violenza e molestie.

Cosa si può ottenere

Un contributo di euro 700 per 12 mesi, al lordo delle imposte previste dalla legge, nel caso di lavoratrice non in forza di lavoro.

Un contributo di euro 500 per 12 mesi, al lordo delle imposte previste dalla legge, nel caso di lavoratrice in forza di lavoro.

Cosa si deve fare

ATTENZIONE: 

Le richieste devono essere inviate attraverso l’area riservata di My Ebitemp*, dalla quale è possibile monitorare l’andamento della richiesta e integrare eventuale documentazione mancante.

*Si ricorda che l’unica modalità riconosciuta di ricezione delle richieste pervenute con il supporto degli Sportelli Territoriali Sindacali è tramite piattaforma MyEbitemp, non sono accettate raccomandate o PEC.

Documentazione richiesta


  • Copia fronte/retro Passaporto o documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
  • Copia del contratto in somministrazione a tempo indeterminato ed ultima busta paga;
  • Copia del contratto in somministrazione a tempo determinato, tutte le eventuali proroghe e ultima busta paga;
  • dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro rilasciata dall’Agenzia per il Lavoro oppure estratto contributivo INPS (PER DONNE NON IN FORZA)
  • dichiarazione dei Servizi Sociali di riferimento territoriale e/o del Centro Antiviolenza o Case Rifugio che attestino l’avvio di un percorso presso gli stessi a causa della violenza e/o molestia subita e/o provvedimento, esecutivo al momento della richiesta, del giudice competente che attesti la condizione di vittima di violenza e/o molestie.

 

N.B.

Sono consentiti pagamenti tramite carte così dette "carte conto IBAN" (es. carte Poste Pay Evolution), mentre non sono consentiti pagamenti tramite bonifico domiciliato.

Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata, o la documentazione in originale.

I moduli di domanda, con l’elenco degli allegati da inviare, sono anche disponibili presso le filiali delle Agenzie per il Lavoro o presso le sedi di Felsa – Cisl, Nidil Cgil e UILTemp.

Per ulteriori informazioni: numero verde 800.672.999

Gli uffici amministrativi di Ebitemp non sono abilitati a rispondere a domande relative alla gestione delle pratiche.

Ebitemp, a tutela dei propri diritti, si riserva ogni facoltà, compresa quella di adire le vie legali, in presenza di dichiarazioni false o documenti contraffatti o comunque in presenza di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare gli estremi di un illecito sia civile che penale.

Contributo per figli o minori sotto tutela iscritti alla scuola dell’infanzia

Cosa prevede


A chi si rivolge

Per le lavoratrici e per i lavoratori con contratti di lavoro in somministrazione, che abbiano maturato 60 giorni di anzianità lavorativa, anche non continuativi, a partire dal 1° settembre e fino al 31 agosto di ogni anno scolastico di riferimento, è previsto un contributo, per ogni figlio o minore sotto tutela che sia iscritto e frequenti una scuola dell’infanzia (età del figlio 3-5 anni compiuti), di euro 240 se a carico del richiedente al 100%. L’importo sarà pari ad euro 120 se i figli o i minori sotto tutela, del richiedente, sono a carico al 50%.

Quali sono i requisiti

Le lavoratrici o i lavoratori dovranno avere un’anzianità di lavoro in somministrazione pari complessivamente a 60 giorni, anche non continuativi, da far valere nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico.

Cosa si può ottenere

Un contributo annuo di euro 240. Nel caso i familiari rientranti nel diritto risultino fiscalmente a carico del lavoratore al 50% il rimborso erogato da Ebitemp sarà pari al 50% di quanto spettante (120 €).

Cosa si deve fare

ATTENZIONE: 

Per poter presentare domanda è necessario aver maturato almeno 60 giorni di anzianità con contratti di somministrazione a partire dal 1° settembre di ogni anno: le richieste complete potranno pertanto pervenire solo a partire dal 15 novembre di ogni anno (le richieste pervenute prima di aver maturato il requisito saranno necessariamente sospese in attesa di documentazione attestante la maturazione del requisito di anzianità richiesto) e fino al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento.  

Le richieste devono essere inviate attraverso l’area riservata di My Ebitemp*, dalla quale è possibile monitorare l’andamento della richiesta e integrare eventuale documentazione mancante.

*Si ricorda che l’unica modalità riconosciuta di ricezione delle richieste pervenute con il supporto degli Sportelli Territoriali Sindacali è tramite piattaforma MyEbitemp, non sono accettate raccomandate o PEC.

Documentazione richiesta


  • Copia fronte/retro Passaporto o documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
  • Copia del contratto in somministrazione a tempo indeterminato ed ultima busta paga;
  • Copia del contratto in somministrazione a tempo determinato, tutte le eventuali proroghe e ultima busta paga;
  • Modulo di autocertificazione figli fiscalmente a carico (il modulo è scaricabile dal sito di Ebitemp);
  • Copia del codice fiscale solamente del/dei figlio/figli o del/dei minore/minori sotto tutela per cui si fa la richiesta di rimborso;
  • Certificato di iscrizione e frequenza alla Scuola dell’Infanzia rilasciato dall’Istituto (sono riconosciute solo le scuole presenti nel territorio italiano);
  • Nel caso di tutela del minore, allegare il documento del Tribunale dei minori che ne attesti la tutela.

N.B.

Sono consentiti pagamenti tramite carte così dette "carte conto IBAN" (es. carte Poste Pay Evolution), mentre non sono consentiti pagamenti tramite bonifico domiciliato.

Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata, o la documentazione in originale.

I moduli di domanda, con l’elenco degli allegati da inviare, sono anche disponibili presso le filiali delle Agenzie per il Lavoro o presso le sedi di Felsa – Cisl, Nidil Cgil e UILTemp.

Per ulteriori informazioni: numero verde 800.672.999

Gli uffici amministrativi di Ebitemp non sono abilitati a rispondere a domande relative alla gestione delle pratiche.

Ebitemp, a tutela dei propri diritti, si riserva ogni facoltà, compresa quella di adire le vie legali, in presenza di dichiarazioni false o documenti contraffatti o comunque in presenza di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare gli estremi di un illecito sia civile che penale.