
Introduzione termini decadenziali per prestazioni lavoratori/lavoratrici a partire al 1 giugno 2025
Si comunica che tutte le richieste per le prestazioni dedicate ai lavoratori/trici (inclusi rifugiati e discenti corsi Formatemp) inviate a partire dal 1 giugno 2025 e successivamente sospese avranno 90 giorni di tempo massimo, a partire dalla data di prima sospensione, per la produzione di documentazione mancante finalizzata al completamento della richiesta di prestazione, superati i quali, le richieste saranno considerate rinunciate e quindi respinte. La regola non vale per la prestazione Prestiti personali e comunque non viene applicata in forma retroattiva per le richieste trasmesse prima del 1 giugno.
Per infortuni e decessi la tempistica è di 24 mesi di tempo massimo per la produzione della documentazione mancante dalla data di prima sospensione.
Nella lettera di prima sospensione, Ebitemp indicherà la tempistica massima di 90 giorni (o 24 mesi) prevista. Sarà inviata ai lavoratori/trici, oltre agli sportelli eventualmente coinvolti, un’ulteriore comunicazione per ricordare la prossima scadenza 30 giorni prima del termine ultimo.
I nuovi termini decadenziali si applicano a tutte le prestazioni lavoratori, incluse le prestazioni rifugiati entrate in modo stabile nel plafond di prestazioni erogate da Ebitemp, le prestazioni di Tutela Sanitaria oggi gestite da Cassa Mutualistica e le nuove prestazioni lavoratori introdotte dall’Ipotesi di Accordo.