Indennità formazione - Ebitemp
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Indennità formazione

Cosa prevede


Accordo del 9 aprile 2022 (ASSOLAVORO- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

Accordo del del 17 giugno 2022 (ASSOSOMM- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

(Leggi gli accordi)

Le presenti misure, di seguito descritte, saranno erogate nel limite di un plafond di € 5.000.000 e hanno durata sperimentale sino al 31.12.2024.

 

CONSULTA QUI IL NUOVO REGOLAMENTO

 

 

Indennità formazione

A chi si rivolge e quali sono i requisiti:

Ai soggetti titolari di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale, a conclusione del primo percorso formativo a loro dedicato (erogato da Formatemp e tracciato nel Bilancio delle competenze ai sensi del presente Accordo), è riconosciuta una indennità una tantum.

Possono presentare richiesta i soggetti titolari di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale, a conclusione del primo percorso formativo a loro dedicato a decorrere dal 9 aprile 2022.

Per accedere alla indennità, il soggetto dovrà essere stato presente almeno per il 70% delle ore del corso.

Cosa si può ottenere:

Una indennità una tantum pari ad euro 1.000, al lordo delle imposte previste dalla legge.

Sono consentiti pagamenti tramite carte così dette “carte conto con IBAN” (es: carte Poste PayEvolution) o bonifici domiciliati. Per i bonifici domiciliati il pagamento è consentito entro la soglia massima di 1.500 euro; per importi superiori si rende necessario indicare un IBAN intestato al soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea.

Non sono consentiti pagamenti su conti correnti esteri al di fuori dell’area SEPA.

Cosa si deve fare:

La richiesta deve essere inviata entro 60 giorni dal termine del corso di formazione erogato da FormaTemp, e comunque entro e non oltre il 01 marzo 2025, per i corsi che saranno terminati entro il 31 dicembre 2024, con la seguente modalità:

  • attraverso l’area riservata di My Ebitemp*, attraverso la quale è possibile monitorare l’andamento della richiesta e integrare eventuale documentazione mancante;

* Si ricorda che l’unica modalità riconosciuta di ricezione delle richieste pervenute con il supporto degli Sportelli Territoriali Sindacali è tramite piattaforma MyEbitemp, non sono accettate raccomandate o PEC.

Documentazione richiesta


Documenti da allegare:

• Fotocopia di un documento d’identità (Carta di identità o passaporto) e del codice fiscale*;

• Permesso di soggiorno o copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo) protezione temporanea o protezione speciale;

• autodichiarazione di frequenza del corso di formazione formatemp (modulo presente nel sito di Ebitemp)  o eventuale attestato di frequenza del corso;

• Modello privacy Ebitemp

Nel caso di accesso alla prestazione di soggetto minorenne:

• stato di famiglia o autodichiarazione reperibile nel sito di Ebitemp.

*nel caso in cui non sia in possesso di un codice fiscale definitivo in quanto ancora in attesa dello status, si dovrà produrre copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione internazionale, temporanea o speciale che riporta il codice fiscale temporaneo assegnato;

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Disposizioni comuni a tutte le prestazioni straordinarie sopra riportate

Si specifica che tutte le misure di sostegno ed accoglienza sopra elencate potranno essere riconosciute ai destinatari che siano stati avviati in percorsi formativi di Formatemp a loro dedicati, seppur non ancora tracciato dal Bilancio delle competenze. Ciò anche in relazione alle domande già presentate e sospese per assenza del Bilancio delle competenze stesso.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Qualora l’istanza non sia stata inviata utilizzando la corretta sezione prestazione del portale/modulo di domanda cartaceo, la richiesta inviata verrà annullata e sarà necessario presentare una nuova istanza nel rispetto delle tempistiche previste dal relativo regolamento. Ai fini dell’analisi dell’istanza, farà fede la data di ricezione della nuova pratica trasmessa.

Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata.

Si precisa che le richieste presentate da soggetti minori dovranno essere sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale.

Ebitemp monitorerà l’andamento complessivo delle singole prestazioni straordinarie dedicate ai soggetti sottoposti a protezione internazionale - status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo - protezione temporanea e protezione speciale, al fine di valutarne il tiraggio ed eventuali interventi correttivi.

La valutazione e l’approvazione delle richieste è sottoposta all’insindacabile giudizio della Commissione Prestazioni.

Ebitemp, a tutela dei propri diritti, si riserva ogni facoltà, compresa quella di adire le vie legali, in presenza di dichiarazioni false o documenti contraffatti o comunque in presenza di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare gli estremi di un illecito sia civile che penale.