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Rimborso acquisto beni prima necessità bebè

Cosa prevede


Accordo del 9 aprile 2022 (ASSOLAVORO- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

Accordo del del 17 giugno 2022 (ASSOSOMM- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

(Leggi gli accordi)

*******ATTENZIONE: SONO STATI PROROGATI AL 31.12.2024 I TERMINI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PER I RIFUGIATI. TESTI E MODULI DEL REGOLAMENTO SONO IN FASE DI AGGIORNAMENTO******* CONSULTA QUI IL NUOVO REGOLAMENTO 

Le presenti misure, di seguito descritte, saranno erogate nel limite di un plafond di € 5.000.000 e hanno durata sperimentale sino al 31.12.2024.

 

Rimborso acquisto beni prima necessità bebè

A chi si rivolge e quali sono i requisiti:

In favore dei soggetti sottoposti a protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale in forza all’Agenzia per il lavoro, o coinvolti in percorsi formativi erogati da Formatemp a loro dedicati, viene riconosciuto il rimborso delle spese per l’acquisto di beni necessari alla cura del proprio figlio fino a 3 anni di età (es. Passeggino, fasciatoio, culla, omogeneizzati; ecc).

Si considerano incluse tra le spese per l’acquisto di beni necessari alla cura del proprio figlio fino a 3 anni, qualora i soggetti rifugiati non possano beneficiare della prestazione Contributo asilo nido, anche i servizi di accudimento, custodia e baby-sitting esclusivamente finalizzati alla partecipazione del/dei genitore/i ai percorsi formativi.

Il soggetto richiedente dovrà avere un contratto di lavoro in somministrazione o frequentare il corso di formazione erogato da Formatemp ai sensi del presente accordo al momento dell'acquisto del bene.

Saranno rimborsati solo gli acquisti avvenuti in data successiva al 24 febbraio 2022 (la data della ricevuta dell’acquisto dovrà essere successiva) e comunque sino al 31 dicembre 2024 con documento giustificativo di spesa rilasciato sul territorio italiano.

Si precisa dunque che i requisiti suindicati devono essere maturati nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2024.

Cosa si può ottenere:

Rimborso delle spese per l’acquisto di beni necessari alla cura del proprio figlio fino a 3 anni di età (es. passeggino, fasciatoio, culla, omogeneizzati; ecc.). Il rimborso è riconosciuto per ciascun figlio nel limite massimo di euro 800 al lordo delle imposte previste dalla legge. È possibile presentare un massimo di 6 richieste per ciascun figlio, e comunque nel limite massimo di euro 800 al lordo delle imposte previste dalla legge. Non è possibile accogliere il rimborso di documenti di spesa dai quali non sia riscontrabile il bene acquistato.

Sono consentiti pagamenti tramite carte così dette “carte conto con IBAN” (es: carte Poste Pay Evolution) o bonifici domiciliati. Per i bonifici domiciliati il pagamento è consentito entro la soglia massima di euro 1.500; per importi superiori si rende necessario indicare un IBAN intestato al soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea.

Non sono consentiti pagamenti su conti correnti esteri al di fuori dell’area SEPA.


Cosa si deve fare:

La richiesta deve essere inviata entro e non oltre il 30 giugno 2025 con una delle seguenti modalità:
Attraverso l’area riservata di My Ebitemp*, dalla quale è possibile monitorare l’andamento della richiesta e integrare eventuale documentazione mancante;

*Si ricorda che l’unica modalità riconosciuta di ricezione delle richieste pervenute con il supporto degli Sportelli Territoriali Sindacali è tramite piattaforma MyEbitemp, non sono accettate raccomandate o PEC.

La prestazione in oggetto è soggetta ad un plafond di euro 5.000.000 (dedicato complessivamente a tutto il pacchetto di prestazioni rivolte al sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale - status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo- protezione temporanea e protezione speciale) ed ha durata sperimentale sino al 31 dicembre 2024.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà al lavoratore richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza, da parte di coloro che matureranno i requisiti di accesso entro il 31 dicembre 2024 è fissato al 30 giugno 2025.

Documentazione richiesta


Documenti da allegare:

• Fotocopia di un documento d’identità (Carta di identità o passaporto) e del codice fiscale* del soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea;
• Permesso di soggiorno o copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo) protezione temporanea o protezione speciale;
• Autodichiarazione di frequenza del corso di formazione Formatemp (modulo presente nel sito di Ebitemp) o eventuale attestato di frequenza del corso;
• Certificazione dello stato di famiglia**
• Fotocopia del codice fiscale del figlio/a;***
• Certificato di nascita del bambino/a;****
• Titolo di spesa (scontrino, fattura, ecc.) attestante l’acquisto del materiale di prima necessità del figlio/a (i giustificativi di spesa dovranno essere relativi ad acquisti effettuati sul territorio italiano);
• Prospetto di riepilogo dei documenti di spesa allegati alla richiesta;
• Modello privacy Ebitemp

Nel caso di accesso alla prestazione di soggetto minorenne:
• stato di famiglia o autodichiarazione reperibile nel sito di Ebitemp.


Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale sia in forza ad una agenzia per il lavoro:
• Copia del contratto di somministrazione a tempo determinato e tutte le eventuali proroghe e ultima busta paga;
• Copia del contratto di somministrazione a tempo indeterminato e ultima busta paga.

Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale stia frequentando un corso di formazione di Formatemp dedicato a questa specifica platea:
• Autodichiarazione di frequenza del corso di formazione Formatemp (modulo presente nel sito di Ebitemp) o eventuale attestato di frequenza del corso;

Inoltre, solo per il rimborso di servizi di accudimento, custodia e babysitting: - Documento di spesa fiscalmente valido, con le seguenti specifiche: - Titolare del pagamento; - Codice fiscale del minore per cui si è erogato il servizio; - Data erogazione e tipologia del servizio erogato.

*nel caso in cui non sia in possesso di un codice fiscale definitivo in quanto ancora in attesa del riconoscimento dello stato di protezione internazionale, si dovrà produrre copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione internazionale che riporta il codice fiscale temporaneo assegnato
** nel caso in cui non sia in possesso dello stato di famiglia in quanto ancora in attesa del riconoscimento dello stato di protezione internazionale, temporanea o speciale si dovrà produrre copia della domanda di protezione (che riporta i dati dello stato di famiglia) o una autocertificazione dello stato di famiglia.
***nel caso in cui non sia in possesso di un codice fiscale definitivo del figlio/a in quanto ancora in attesa del riconoscimento dello stato di protezione internazionale, temporanea o speciale si dovrà produrre copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione, che riporta il codice fiscale temporaneo assegnato
**** nel caso in cui non sia in possesso del certificato di nascita del bambino, si potrà produrre copia della domanda di protezione internazionale (che contiene la data di nascita del bambino/a), protezione temporanea e protezione speciale.

Disposizioni comuni a tutte le prestazioni straordinarie sopra riportate

Si specifica che tutte le misure di sostegno ed accoglienza sopra elencate potranno essere riconosciute ai destinatari che siano stati avviati in percorsi formativi di Formatemp a loro dedicati, seppur non ancora tracciato dal Bilancio delle competenze. Ciò anche in relazione alle domande già presentate e sospese per assenza del Bilancio delle competenze stesso.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Qualora l’istanza non sia stata inviata utilizzando la corretta sezione prestazione del portale/modulo di domanda cartaceo, la richiesta inviata verrà annullata e sarà necessario presentare una nuova istanza nel rispetto delle tempistiche previste dal relativo regolamento. Ai fini dell’analisi dell’istanza, farà fede la data di ricezione della nuova pratica trasmessa.

Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata.

Si precisa che le richieste presentate da soggetti minori dovranno essere sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale.

Ebitemp monitorerà l’andamento complessivo delle singole prestazioni straordinarie dedicate ai soggetti sottoposti a protezione internazionale - status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo - protezione temporanea e protezione speciale, al fine di valutarne il tiraggio ed eventuali interventi correttivi.

La valutazione e l’approvazione delle richieste è sottoposta all’insindacabile giudizio della Commissione Prestazioni.

Ebitemp, a tutela dei propri diritti, si riserva ogni facoltà, compresa quella di adire le vie legali, in presenza di dichiarazioni false o documenti contraffatti o comunque in presenza di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare gli estremi di un illecito sia civile che penale.