Rimborso assistenza psicologica
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Allegati
Cosa prevede
Accordo del 9 aprile 2022 (ASSOLAVORO- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)
Accordo del del 17 giugno 2022 (ASSOSOMM- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)
Le presenti misure, di seguito descritte, saranno erogate nel limite di un plafond di € 5.000.000 e hanno durata sperimentale sino al 31.12.2024.
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Rimborso assistenza psicologica
A chi si rivolge e quali sono i requisiti:
In favore dei soggetti sottoposti a protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale in forza all’Agenzia per il lavoro, o coinvolti in percorsi formativi erogati da Formatemp a loro dedicati, viene riconosciuto il rimborso delle spese per assistenza psicologica sostenute per sé o per i propri familiari fino al secondo grado di parentela/affinità.
Il soggetto richiedente dovrà avere un contratto di lavoro in somministrazione o frequentare il corso di formazione erogato da Formatemp ai sensi del presente accordo al momento del pagamento dell’assistenza psicologica di cui si richiede il rimborso.
Saranno rimborsate solo le prestazioni di assistenza psicologica avvenute in data successiva al 24.02.2022 (la data della fattura della prestazione dovrà essere successiva) e svoltesi sul territorio italiano e comunque sino al 31 dicembre 2024.
Si precisa dunque che i requisiti suindicati devono essere maturati nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2024.
Cosa si può ottenere:
Rimborso delle spese per assistenza psicologica sostenute per sé o per i propri familiari fino al secondo grado di parentela/affinità, nel limite massimo di euro 200 al lordo delle imposte previste dalla legge per assistito.
Sono consentiti pagamenti tramite carte così dette “carte conto con IBAN” (es: carte Poste Pay Evolution) o bonifici domiciliati. Per i bonifici domiciliati il pagamento è consentito entro la soglia massima di euro 1.500; per importi superiori si rende necessario indicare un IBAN intestato al soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea.
Non sono consentiti pagamenti su conti correnti esteri al di fuori dell’area SEPA.
Cosa si deve fare:
La richiesta deve essere inviata entro e non oltre il 30 giugno 2025 con una delle seguenti modalità:
Attraverso l’area riservata di My Ebitemp*, dalla quale è possibile monitorare l’andamento della richiesta e integrare eventuale documentazione mancante;
*Si ricorda che l’unica modalità riconosciuta di ricezione delle richieste pervenute con il supporto degli Sportelli Territoriali Sindacali è tramite piattaforma MyEbitemp, non sono accettate raccomandate o PEC.
Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà al lavoratore richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.
Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza, da parte di coloro che matureranno i requisiti di accesso entro il 31 dicembre 2024 è fissato al 30 giugno 2025.
Documentazione richiesta
Documenti da allegare:
• Fotocopia di un documento d’identità (Carta di identità o passaporto) e del codice fiscale* del soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea;
• Permesso di soggiorno o copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea o protezione speciale;
• Autodichiarazione di frequenza del corso di formazione Formatemp (modulo presente nel sito di Ebitemp) o eventuale attestato di frequenza del corso;
• Copia del certificato di stato di famiglia** o autodichiarazione legame parentale o affinità;
• Copia della/e fattura/e relativa alla prestazione di assistenza psicologica del soggetto o dei suoi familiari sino al secondo grado di parentela/affinità (la fattura dovrà essere relativa ad una prestazione erogata sul territorio italiano);
• Modello privacy Ebitemp.
Nel caso di accesso alla prestazione di soggetto minorenne:
• stato di famiglia o autodichiarazione reperibile nel sito di Ebitemp.
Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale sia in forza ad una agenzia per il lavoro:
• Copia del contratto di somministrazione a tempo determinato e tutte le eventuali proroghe e ultima busta paga;
• Copia del contratto di somministrazione a tempo indeterminato e ultima busta paga.
Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale stia frequentando un corso di formazione di Formatemp dedicato a questa specifica platea:
• Autodichiarazione di frequenza del corso di formazione Formatemp (modulo presente nel sito di Ebitemp) o eventuale attestato di frequenza del corso;
*nel caso in cui non sia in possesso di un codice fiscale definitivo in quanto ancora in attesa del riconoscimento dello stato di protezione internazionale, temporanea o speciale si dovrà produrre copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione che riporta il codice fiscale temporaneo assegnato
** nel caso in cui non sia in possesso dello stato di famiglia in quanto ancora in attesa del riconoscimento dello stato di protezione internazionale, temporanea o speciale si dovrà produrre copia della domanda di protezione (che riporta i dati dello stato di famiglia) o una autocertificazione dello stato di famiglia.
Disposizioni comuni a tutte le prestazioni straordinarie sopra riportate
Si specifica che tutte le misure di sostegno ed accoglienza sopra elencate potranno essere riconosciute ai destinatari che siano stati avviati in percorsi formativi di Formatemp a loro dedicati, seppur non ancora tracciato dal Bilancio delle competenze. Ciò anche in relazione alle domande già presentate e sospese per assenza del Bilancio delle competenze stesso.
Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.
Qualora l’istanza non sia stata inviata utilizzando la corretta sezione prestazione del portale/modulo di domanda cartaceo, la richiesta inviata verrà annullata e sarà necessario presentare una nuova istanza nel rispetto delle tempistiche previste dal relativo regolamento. Ai fini dell’analisi dell’istanza, farà fede la data di ricezione della nuova pratica trasmessa.
Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata.
Si precisa che le richieste presentate da soggetti minori dovranno essere sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale.
Ebitemp monitorerà l’andamento complessivo delle singole prestazioni straordinarie dedicate ai soggetti sottoposti a protezione internazionale - status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo - protezione temporanea e protezione speciale, al fine di valutarne il tiraggio ed eventuali interventi correttivi.
La valutazione e l’approvazione delle richieste è sottoposta all’insindacabile giudizio della Commissione Prestazioni.
Ebitemp, a tutela dei propri diritti, si riserva ogni facoltà, compresa quella di adire le vie legali, in presenza di dichiarazioni false o documenti contraffatti o comunque in presenza di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare gli estremi di un illecito sia civile che penale.