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Indennità ospitalità

Cosa prevede


ATTENZIONE:

Si comunica che, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo sottoscritto dalle Parti Sociali del settore, a far data dal 3 febbraio 2025 gli importi di tutte le prestazioni con indennità forfettarie e massimali saranno incrementi del 20%, secondo le modalità sotto riportate.

 

Indennità Ospitalità

A chi si rivolge e quali sono i requisiti:

In favore dei lavoratori somministrati che prestino ospitalità, anche mediante adozione o affidamento, ai soggetti titolari di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale è riconosciuta una indennità una tantum. Requisito necessario per l’erogazione dell’indennità è la “Dichiarazione di ospitalità” ovvero idonea documentazione attestante l’adozione e l’affidamento ed un periodo minimo di durata dell’accoglienza pari ad almeno tre mesi.

Possono presentare richiesta i lavoratori/trici che durante il periodo di ospitalità, e comunque a decorrere dal 9 aprile 2022, siano o siano stati titolari di un contratto di lavoro in somministrazione pari ad almeno un giorno.

 

Cosa si può ottenere:

Una indennità complessiva una tantum pari ad euro 1.000 al lordo delle imposte previste dalla legge per le richieste inviate entro il 2 febbraio 2025, l’indennità è incrementata ad euro 1.500 in caso di accoglienza di minore di anni 18 o di donna in gravidanza. Per le richieste inviate dal 3 febbraio 2025, un’indennità complessiva una tantum pari ad euro 1.200 al lordo delle imposte previste dalla legge. L’indennità è incrementata ad euro 1.800, al lordo delle imposte previste per legge, in caso di accoglienza di minore di anni 18 o di donna in gravidanza.

Sono consentiti pagamenti tramite carte così dette “carte conto con IBAN” (es: carte Poste Pay Evolution).

Non sono consentiti pagamenti su conti correnti esteri al di fuori dell’area SEPA.

Cosa si deve fare:

La richiesta deve essere inviata entro 60 giorni dal termine del periodo minimo di tre mesi di ospitalità. L’inoltro delle domande è consentito con la seguente modalità:

  • attraverso l’area riservata di My Ebitemp*, attraverso la quale è possibile monitorare l’andamento della richiesta e integrare eventuale documentazione mancante;

*Si ricorda che l’unica modalità riconosciuta di ricezione delle richieste pervenute con il supporto degli Sportelli Territoriali Sindacali è tramite piattaforma MyEbitemp, non sono accettate raccomandate o PEC.

Documentazione richiesta


• Fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale del/lla lavoratore/rice che ospita il/i soggetto/i;

• Copia del contratto di somministrazione a tempo determinato e tutte le eventuali proroghe relative al periodo di ospitalità del/lla lavoratore/rice che ospita il/i soggetto/i;

• Ultima busta paga disponibile al momento della presentazione della domanda;

• Copia del contratto a tempo indeterminato e ultima busta paga disponibile del/lla lavoratore/rice che ospita il/i soggetto/i;

• Copia della “Dichiarazione di ospitalità” comprensiva di timbro e firma in ogni sua pagina;

• Autocertificazione conferma effettiva erogazione periodo di ospitalità *;

• Permesso di soggiorno o copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea o protezione speciale, di almeno uno dei soggetti ospitati; nel caso in cui via sia tra i soggetti ospitati un minore o una donna in stato di gravidanza, per accedere alla maggiore indennità di 1.500 o 1.800 euro lordi, sarà necessario trasmettere analoga documentazione di uno di questi soggetti;

• Eventuale pronuncia di adozione o affidamento in copia conforme effettuata dal tribunale;

• Eventuale copia del certificato di gravidanza;

• Modello privacy Ebitemp;

Nel caso di accesso alla prestazione di soggetto minorenne:

• stato di famiglia o autodichiarazione reperibile nel sito di Ebitemp.

* decorsi almeno tre mesi dall’effettivo inizio del periodo di disponibilità, il soggetto ospitante dovrà confermare di aver effettivamente ospitato per almeno tre mesi.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 90 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

 

Disposizioni comuni a tutte le prestazioni sopra riportate

Si specifica che tutte le misure di sostegno ed accoglienza sopra elencate potranno essere riconosciute ai destinatari che siano stati avviati in percorsi formativi di Formatemp a loro dedicati, seppur non ancora tracciato dal Bilancio delle competenze. Ciò anche in relazione alle domande già presentate e sospese per assenza del Bilancio delle competenze stesso.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 90 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Qualora l’istanza non sia stata inviata utilizzando la corretta sezione prestazione del portale/modulo di domanda cartaceo, la richiesta inviata verrà annullata e sarà necessario presentare una nuova istanza nel rispetto delle tempistiche previste dal relativo regolamento. Ai fini dell’analisi dell’istanza, farà fede la data di ricezione della nuova pratica trasmessa.

Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata.

Si precisa che le richieste presentate da soggetti minori dovranno essere sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale.

La valutazione e l’approvazione delle richieste è sottoposta all’insindacabile giudizio della Commissione Prestazioni.

Ebitemp, a tutela dei propri diritti, si riserva ogni facoltà, compresa quella di adire le vie legali, in presenza di dichiarazioni false o documenti contraffatti o comunque in presenza di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare gli estremi di un illecito sia civile che penale.