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Contributo Asilo nido ad accesso agevolato

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Cosa prevede


Accordo del 9 aprile 2022 (ASSOLAVORO- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

Accordo del del 17 giugno 2022 (ASSOSOMM- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

(Leggi gli accordi)

Le presenti misure, di seguito descritte, saranno erogate nel limite di un plafond di € 5.000.000 e hanno durata sperimentale sino al 31.12.2024.

 

CONSULTA QUI IL NUOVO REGOLAMENTO

 

ATTENZIONE:

Si comunica che, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo sottoscritto dalle Parti Sociali del settore, a far data dal 3 febbraio 2025 gli importi di tutte le prestazioni con indennità forfettarie e massimali saranno incrementi del 20%, secondo le modalità sotto riportate.

 

Contributo Asilo nido ad accesso agevolato

A chi si rivolge e quali sono i requisiti:

In favore dei soggetti sottoposti a protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale in forza all’Agenzia per il lavoro, o coinvolti in percorsi formativi erogati da Formatemp a loro dedicati, viene riconosciuto l’accesso alla prestazione di Ebitemp “Contributo per Asilo Nido” con requisiti agevolati.

Il soggetto richiedente dovrà avere sottoscritto un contratto di lavoro in somministrazione o frequentare un corso di formazione dedicato erogato da Formatemp.

Nel caso in cui il soggetto stia frequentando lo specifico corso di formazione erogato da Formatemp per questa specifica platea, verrà erogato il contributo qualora abbia frequentato almeno 1 giorno di corso. Verrà erogato il contributo solo per le rette dell’asilo nido relative a quei mesi nei quali ha frequentato almeno una giornata di corso.

 

Cosa si può ottenere:

Un contributo fino ad un massimo di euro 150 mensili (a decorrere dalla retta di aprile 2022), un contributo fino ad un massimo di euro 180 mensili (a decorrere dalla retta di febbraio 2025), fino al terzo anno di età del bambino e fino al completamento della frequenza del nido nel periodo di riferimento. (es: se il bambino compie i tre anni nel mese di febbraio, considerare il contributo fino alla chiusura dell’anno scolastico).

Il calcolo del contributo che verrà erogato terrà conto delle spese sostenute per l’IVA e non del costo della marca da bollo.

Sono consentiti pagamenti tramite carte così dette “carte conto con IBAN” (es: carte Poste Pay Evolution) o bonifici domiciliati. Per i bonifici domiciliati il pagamento è consentito entro la soglia massima di euro 1.500; per importi superiori si rende necessario indicare un IBAN intestato al soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea.

Non sono consentiti pagamenti su conti correnti esteri al di fuori dell’area SEPA.

 

Cosa si deve fare:

La richiesta deve essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del contratto o entro 60 giorni dalla conclusione dello specifico corso di formazione dedicato erogato, con la seguente modalità:

Attraverso l’area riservata di My Ebitemp*, dalla quale è possibile monitorare l’andamento della richiesta e integrare eventuale documentazione mancante;

*Si ricorda che l’unica modalità riconosciuta di ricezione delle richieste pervenute con il supporto degli Sportelli Territoriali Sindacali è tramite piattaforma MyEbitemp, non sono accettate raccomandate o PEC.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà al lavoratore richiesta di integrazione documentale che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Documentazione richiesta


  • Fotocopia di un documento d’identità (Carta di identità o passaporto) e del codice fiscale* del soggetto sottoposto a protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale;
  • Permesso di soggiorno o copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo) protezione temporanea o protezione speciale;
  • Fotocopia del codice fiscale del figlio/a; **
  • Copia del certificato di stato di famiglia; ***
  • Certificato di nascita del bambino/a; ****
  • Copia delle ricevute mensili di pagamento quietanzate rilasciate dall’asilo nido (saranno riconosciute solo le fatture emesse in territorio italiano);
  • Modello privacy Ebitemp;

Nel caso di accesso alla prestazione di soggetto minorenne:

  • stato di famiglia o autodichiarazione reperibile nel sito di Ebitemp.

Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale sia in forza ad una agenzia per il lavoro:

  • Copia del contratto di somministrazione a tempo determinato e tutte le eventuali proroghe e ultima busta paga;
  • Copia del contratto di somministrazione a tempo indeterminato e ultima busta paga.

Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale stia frequentando un corso di formazione di Formatemp dedicato a questa specifica platea:

*nel caso in cui non sia in possesso di un codice fiscale definitivo in quanto ancora in attesa del riconoscimento dello stato di protezione internazionale, temporanea o speciale si dovrà produrre copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione che riporta il codice fiscale temporaneo assegnato

**nel caso in cui non sia in possesso di un codice fiscale definitivo del figlio/a in quanto ancora in attesa del riconoscimento dello stato di protezione internazionale, temporanea o speciale si dovrà produrre copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione che riporta il codice fiscale temporaneo assegnato

***nel caso in cui non sia in possesso di certificazione di stato di famiglia, in quanto ancora in attesa del riconoscimento dello stato di protezione internazionale, temporanea o speciale si dovrà produrre copia della domanda di protezione (che contiene lo stato di famiglia) o una autocertificazione dello stato di famiglia

**** nel caso in cui non sia in possesso del certificato di nascita del bambino, si potrà produrre copia della domanda di protezione internazionale (che contiene la data di nascita del bambino/a), protezione temporanea o protezione speciale.

Disposizioni comuni a tutte le prestazioni sopra riportate

Si specifica che tutte le misure di sostegno ed accoglienza sopra elencate potranno essere riconosciute ai destinatari che siano stati avviati in percorsi formativi di Formatemp a loro dedicati, seppur non ancora tracciato dal Bilancio delle competenze. Ciò anche in relazione alle domande già presentate e sospese per assenza del Bilancio delle competenze stesso.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Qualora l’istanza non sia stata inviata utilizzando la corretta sezione prestazione del portale/modulo di domanda cartaceo, la richiesta inviata verrà annullata e sarà necessario presentare una nuova istanza nel rispetto delle tempistiche previste dal relativo regolamento. Ai fini dell’analisi dell’istanza, farà fede la data di ricezione della nuova pratica trasmessa.

Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata.

Si precisa che le richieste presentate da soggetti minori dovranno essere sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale.

La valutazione e l’approvazione delle richieste è sottoposta all’insindacabile giudizio della Commissione Prestazioni.

Ebitemp, a tutela dei propri diritti, si riserva ogni facoltà, compresa quella di adire le vie legali, in presenza di dichiarazioni false o documenti contraffatti o comunque in presenza di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare gli estremi di un illecito sia civile che penale.

Indennità ospitalità

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Cosa prevede


Accordo del 9 aprile 2022 (ASSOLAVORO- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

Accordo del del 17 giugno 2022 (ASSOSOMM- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

(Leggi gli accordi)

Le presenti misure, di seguito descritte, saranno erogate nel limite di un plafond di € 5.000.000 e hanno durata sperimentale sino al 31.12.2024.

 

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Indennità Ospitalità

A chi si rivolge e quali sono i requisiti:

In favore dei lavoratori somministrati che prestino ospitalità, anche mediante adozione o affidamento, ai soggetti titolari di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale è riconosciuta una indennità una tantum. Requisito necessario per l’erogazione dell’indennità è la “Dichiarazione di ospitalità” ovvero idonea documentazione attestante l’adozione e l’affidamento ed un periodo minimo di durata dell’accoglienza pari ad almeno tre mesi.

Possono presentare richiesta i lavoratori/trici che durante il periodo di ospitalità, e comunque a decorrere dal 9 aprile 2022, siano o siano stati titolari di un contratto di lavoro in somministrazione pari ad almeno un giorno.

Si precisa dunque che i requisiti suindicati devono essere maturati nel periodo compreso tra il 9 aprile 2022 e il 31 dicembre 2024.

Cosa si può ottenere:

Una indennità complessiva una tantum pari ad euro 1.000 al lordo delle imposte previste dalla legge; l’indennità è incrementata ad euro 1.500, al lordo delle imposte previste per legge, in caso di accoglienza di minore di anni 18 o di donna in gravidanza.

Sono consentiti pagamenti tramite carte così dette “carte conto con IBAN” (es: carte Poste Pay Evolution).

Non sono consentiti pagamenti su conti correnti esteri al di fuori dell’area SEPA.

Cosa si deve fare:

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza, per coloro che matureranno i requisiti a partire dal 01 luglio 2023 e sino al 31 dicembre 2023 è fissato al 30 giugno 2024, dal 01 gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024 è fissato al 30 giugno 2025 con la seguente modalità:

  • attraverso l’area riservata di My Ebitemp*, attraverso la quale è possibile monitorare l’andamento della richiesta e integrare eventuale documentazione mancante;

*Si ricorda che l’unica modalità riconosciuta di ricezione delle richieste pervenute con il supporto degli Sportelli Territoriali Sindacali è tramite piattaforma MyEbitemp, non sono accettate raccomandate o PEC.

Documentazione richiesta


Documenti da allegare:

• Fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale del/lla lavoratore/rice che ospita il/i soggetto/i;

• Copia del contratto di somministrazione a tempo determinato e tutte le eventuali proroghe relative al periodo di ospitalità del/lla lavoratore/rice che ospita il/i soggetto/i;

• Ultima busta paga disponibile al momento della presentazione della domanda;

• Copia del contratto a tempo indeterminato e ultima busta paga disponibile del/lla lavoratore/rice che ospita il/i soggetto/i;

• Copia della “Dichiarazione di ospitalità” comprensiva di timbro e firma in ogni sua pagina;

• Autocertificazione conferma effettiva erogazione periodo di ospitalità *;

• Permesso di soggiorno o copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea o protezione speciale, di almeno uno dei soggetti ospitati; nel caso in cui via sia tra i soggetti ospitati un minore o una donna in stato di gravidanza, per accedere alla maggiore indennità di 1500 euro lordi, sarà necessario trasmettere analoga documentazione di uno di questi soggetti;

• Eventuale pronuncia di adozione o affidamento in copia conforme effettuata dal tribunale;

• Eventuale copia del certificato di gravidanza;

• Modello privacy Ebitemp;

Nel caso di accesso alla prestazione di soggetto minorenne:

• stato di famiglia o autodichiarazione reperibile nel sito di Ebitemp.

* decorsi almeno tre mesi dall’effettivo inizio del periodo di disponibilità, il soggetto ospitante dovrà confermare di aver effettivamente ospitato per almeno tre mesi.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Disposizioni comuni a tutte le prestazioni straordinarie sopra riportate

Si specifica che tutte le misure di sostegno ed accoglienza sopra elencate potranno essere riconosciute ai destinatari che siano stati avviati in percorsi formativi di Formatemp a loro dedicati, seppur non ancora tracciato dal Bilancio delle competenze. Ciò anche in relazione alle domande già presentate e sospese per assenza del Bilancio delle competenze stesso.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Qualora l’istanza non sia stata inviata utilizzando la corretta sezione prestazione del portale/modulo di domanda cartaceo, la richiesta inviata verrà annullata e sarà necessario presentare una nuova istanza nel rispetto delle tempistiche previste dal relativo regolamento. Ai fini dell’analisi dell’istanza, farà fede la data di ricezione della nuova pratica trasmessa.

Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata.

Si precisa che le richieste presentate da soggetti minori dovranno essere sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale.

Ebitemp monitorerà l’andamento complessivo delle singole prestazioni straordinarie dedicate ai soggetti sottoposti a protezione internazionale - status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo - protezione temporanea e protezione speciale, al fine di valutarne il tiraggio ed eventuali interventi correttivi.

La valutazione e l’approvazione delle richieste è sottoposta all’insindacabile giudizio della Commissione Prestazioni.

Ebitemp, a tutela dei propri diritti, si riserva ogni facoltà, compresa quella di adire le vie legali, in presenza di dichiarazioni false o documenti contraffatti o comunque in presenza di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare gli estremi di un illecito sia civile che penale.

Indennità formazione

Per la gestione delle integrazioni visita il link

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Cosa prevede


Accordo del 9 aprile 2022 (ASSOLAVORO- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

Accordo del del 17 giugno 2022 (ASSOSOMM- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

(Leggi gli accordi)

Le presenti misure, di seguito descritte, saranno erogate nel limite di un plafond di € 5.000.000 e hanno durata sperimentale sino al 31.12.2024.

 

CONSULTA QUI IL NUOVO REGOLAMENTO

 

ATTENZIONE:

Si comunica che, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo sottoscritto dalle Parti Sociali del settore, a far data dal 3 febbraio 2025 gli importi di tutte le prestazioni con indennità forfettarie e massimali saranno incrementi del 20%, secondo le modalità sotto riportate.

 

Indennità formazione

A chi si rivolge e quali sono i requisiti:

Ai soggetti titolari di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale, a conclusione del primo percorso formativo a loro dedicato (erogato da Formatemp e tracciato nel Bilancio delle competenze) è riconosciuta una indennità una tantum.

Per accedere alla indennità, il soggetto dovrà essere stato presente almeno per il 70% delle ore del corso.

 

Cosa si può ottenere:

Una indennità una tantum pari ad euro 1.000 al lordo delle imposte previste dalla legge per le richieste inviate entro il 2 febbraio 2025, per le richieste inviate dal 3 febbraio 2025 una indennità una tantum pari ad euro 1.200, al lordo delle imposte previste dalla legge.

Sono consentiti pagamenti tramite carte così dette “carte conto con IBAN” (es: carte Poste PayEvolution) o bonifici domiciliati. Per i bonifici domiciliati il pagamento è consentito entro la soglia massima di 1.500 euro; per importi superiori si rende necessario indicare un IBAN intestato al soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea.

Non sono consentiti pagamenti su conti correnti esteri al di fuori dell’area SEPA.

 

Cosa si deve fare:

La richiesta deve essere inviata entro 60 giorni dal termine del corso di formazione erogato da FormaTemp, con la seguente modalità:

  • attraverso l’area riservata di My Ebitemp*, attraverso la quale è possibile monitorare l’andamento della richiesta e integrare eventuale documentazione mancante;

* Si ricorda che l’unica modalità riconosciuta di ricezione delle richieste pervenute con il supporto degli Sportelli Territoriali Sindacali è tramite piattaforma MyEbitemp, non sono accettate raccomandate o PEC.

Documentazione richiesta


  • Fotocopia di un documento d’identità (Carta di identità o passaporto) e del codice fiscale*;
  • Permesso di soggiorno o copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo) protezione temporanea o protezione speciale;
  • Autodichiarazione di frequenza del corso di formazione formatemp (modulo presente nel sito di Ebitemp)  o eventuale attestato di frequenza del corso;
  • Modello privacy Ebitemp.

Nel caso di accesso alla prestazione di soggetto minorenne:

  • stato di famiglia o autodichiarazione reperibile nel sito di Ebitemp.

*nel caso in cui non sia in possesso di un codice fiscale definitivo in quanto ancora in attesa dello status, si dovrà produrre copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione internazionale, temporanea o speciale che riporta il codice fiscale temporaneo assegnato;

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Disposizioni comuni a tutte le prestazioni sopra riportate

Si specifica che tutte le misure di sostegno ed accoglienza sopra elencate potranno essere riconosciute ai destinatari che siano stati avviati in percorsi formativi di Formatemp a loro dedicati, seppur non ancora tracciato dal Bilancio delle competenze. Ciò anche in relazione alle domande già presentate e sospese per assenza del Bilancio delle competenze stesso.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Qualora l’istanza non sia stata inviata utilizzando la corretta sezione prestazione del portale/modulo di domanda cartaceo, la richiesta inviata verrà annullata e sarà necessario presentare una nuova istanza nel rispetto delle tempistiche previste dal relativo regolamento. Ai fini dell’analisi dell’istanza, farà fede la data di ricezione della nuova pratica trasmessa.

Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata.

Si precisa che le richieste presentate da soggetti minori dovranno essere sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale.

Ebitemp monitorerà l’andamento complessivo delle singole prestazioni straordinarie dedicate ai soggetti sottoposti a protezione internazionale - status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo - protezione temporanea e protezione speciale, al fine di valutarne il tiraggio ed eventuali interventi correttivi.

La valutazione e l’approvazione delle richieste è sottoposta all’insindacabile giudizio della Commissione Prestazioni.

Ebitemp, a tutela dei propri diritti, si riserva ogni facoltà, compresa quella di adire le vie legali, in presenza di dichiarazioni false o documenti contraffatti o comunque in presenza di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare gli estremi di un illecito sia civile che penale.

Nota congiunturale Maggio 2022

A marzo 2022 il monte retributivo dei lavoratori in somministrazione aumenta nella misura del 20,7% rispetto allo stesso mese del 2021. Il risultato deriva da un aumento del 25% del monte retributivo dei lavoratori a tempo determinato e dell’11,1% di quello riferito al tempo indeterminato. La variazione congiunturale (su dati destagionalizzati) è positiva nella misura del +0,9%.Il numero medio mensile di occupati mostra […]

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Riferimenti regionali

L’agenzia per il lavoro, in ottemperanza all’articolo 20 del CCNL di settore, provvede alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante una lettera di delega sottoscritta. In questa sezione puoi consultare l’elenco delle coordinate bancarie delle tre oo.ss. per il versamento delle trattenute sindacali.

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