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Rimborso assistenza psicologica

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Cosa prevede


Accordo del 9 aprile 2022 (ASSOLAVORO- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

Accordo del del 17 giugno 2022 (ASSOSOMM- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

(Leggi gli accordi)

Le presenti misure, di seguito descritte, saranno erogate nel limite di un plafond di € 5.000.000 e hanno durata sperimentale sino al 31.12.2024.

 

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Rimborso assistenza psicologica

A chi si rivolge e quali sono i requisiti:

In favore dei soggetti sottoposti a protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale in forza all’Agenzia per il lavoro, o coinvolti in percorsi formativi erogati da Formatemp a loro dedicati, viene riconosciuto il rimborso delle spese per assistenza psicologica sostenute per sé o per i propri familiari fino al secondo grado di parentela/affinità.

Il soggetto richiedente dovrà avere un contratto di lavoro in somministrazione o frequentare il corso di formazione erogato da Formatemp ai sensi del presente accordo al momento del pagamento dell’assistenza psicologica di cui si richiede il rimborso.

Saranno rimborsate solo le prestazioni di assistenza psicologica avvenute in data successiva al 24.02.2022 (la data della fattura della prestazione dovrà essere successiva) e svoltesi sul territorio italiano e comunque sino al 31 dicembre 2024.

Si precisa dunque che i requisiti suindicati devono essere maturati nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2024.

Cosa si può ottenere:

Rimborso delle spese per assistenza psicologica sostenute per sé o per i propri familiari fino al secondo grado di parentela/affinità, nel limite massimo di euro 200 al lordo delle imposte previste dalla legge per assistito.

Sono consentiti pagamenti tramite carte così dette “carte conto con IBAN” (es: carte Poste Pay Evolution) o bonifici domiciliati. Per i bonifici domiciliati il pagamento è consentito entro la soglia massima di euro 1.500; per importi superiori si rende necessario indicare un IBAN intestato al soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea.

Non sono consentiti pagamenti su conti correnti esteri al di fuori dell’area SEPA.


Cosa si deve fare:

La richiesta deve essere inviata entro e non oltre il 30 giugno 2025 con una delle seguenti modalità:

Attraverso l’area riservata di My Ebitemp*, dalla quale è possibile monitorare l’andamento della richiesta e integrare eventuale documentazione mancante;

*Si ricorda che l’unica modalità riconosciuta di ricezione delle richieste pervenute con il supporto degli Sportelli Territoriali Sindacali è tramite piattaforma MyEbitemp, non sono accettate raccomandate o PEC.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà al lavoratore richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza, da parte di coloro che matureranno i requisiti di accesso entro il 31 dicembre 2024 è fissato al 30 giugno 2025.

Documentazione richiesta


Documenti da allegare:

• Fotocopia di un documento d’identità (Carta di identità o passaporto) e del codice fiscale* del soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea;
• Permesso di soggiorno o copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea o protezione speciale;
• Autodichiarazione di frequenza del corso di formazione Formatemp (modulo presente nel sito di Ebitemp) o eventuale attestato di frequenza del corso;
• Copia del certificato di stato di famiglia** o autodichiarazione legame parentale o affinità;
• Copia della/e fattura/e relativa alla prestazione di assistenza psicologica del soggetto o dei suoi familiari sino al secondo grado di parentela/affinità (la fattura dovrà essere relativa ad una prestazione erogata sul territorio italiano);
• Modello privacy Ebitemp.

Nel caso di accesso alla prestazione di soggetto minorenne:
• stato di famiglia o autodichiarazione reperibile nel sito di Ebitemp.

Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale sia in forza ad una agenzia per il lavoro:
• Copia del contratto di somministrazione a tempo determinato e tutte le eventuali proroghe e ultima busta paga;
• Copia del contratto di somministrazione a tempo indeterminato e ultima busta paga.

Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale stia frequentando un corso di formazione di Formatemp dedicato a questa specifica platea:
• Autodichiarazione di frequenza del corso di formazione Formatemp (modulo presente nel sito di Ebitemp) o eventuale attestato di frequenza del corso;

*nel caso in cui non sia in possesso di un codice fiscale definitivo in quanto ancora in attesa del riconoscimento dello stato di protezione internazionale, temporanea o speciale si dovrà produrre copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione che riporta il codice fiscale temporaneo assegnato
** nel caso in cui non sia in possesso dello stato di famiglia in quanto ancora in attesa del riconoscimento dello stato di protezione internazionale, temporanea o speciale si dovrà produrre copia della domanda di protezione (che riporta i dati dello stato di famiglia) o una autocertificazione dello stato di famiglia.

Disposizioni comuni a tutte le prestazioni straordinarie sopra riportate

Si specifica che tutte le misure di sostegno ed accoglienza sopra elencate potranno essere riconosciute ai destinatari che siano stati avviati in percorsi formativi di Formatemp a loro dedicati, seppur non ancora tracciato dal Bilancio delle competenze. Ciò anche in relazione alle domande già presentate e sospese per assenza del Bilancio delle competenze stesso.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Qualora l’istanza non sia stata inviata utilizzando la corretta sezione prestazione del portale/modulo di domanda cartaceo, la richiesta inviata verrà annullata e sarà necessario presentare una nuova istanza nel rispetto delle tempistiche previste dal relativo regolamento. Ai fini dell’analisi dell’istanza, farà fede la data di ricezione della nuova pratica trasmessa.

Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata.

Si precisa che le richieste presentate da soggetti minori dovranno essere sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale.

Ebitemp monitorerà l’andamento complessivo delle singole prestazioni straordinarie dedicate ai soggetti sottoposti a protezione internazionale - status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo - protezione temporanea e protezione speciale, al fine di valutarne il tiraggio ed eventuali interventi correttivi.

La valutazione e l’approvazione delle richieste è sottoposta all’insindacabile giudizio della Commissione Prestazioni.

Ebitemp, a tutela dei propri diritti, si riserva ogni facoltà, compresa quella di adire le vie legali, in presenza di dichiarazioni false o documenti contraffatti o comunque in presenza di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare gli estremi di un illecito sia civile che penale.

Studenti Lavoratori con contratti in apprendistato di I e III livello ad accesso agevolato

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Cosa prevede


Accordo del 9 aprile 2022 (ASSOLAVORO- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

Accordo del del 17 giugno 2022 (ASSOSOMM- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

(Leggi gli accordi)

Le presenti misure, di seguito descritte, saranno erogate nel limite di un plafond di € 5.000.000 e hanno durata sperimentale sino al 31.12.2024.

 

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ATTENZIONE:

Si comunica che, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo sottoscritto dalle Parti Sociali del settore, a far data dal 3 febbraio 2025 gli importi di tutte le prestazioni con indennità forfettarie e massimali saranno incrementi del 20%, secondo le modalità sotto riportate.

 

Studenti Lavoratori con contratti in apprendistato di I e III livello ad accesso agevolato

A chi si rivolge e quali sono i requisiti:

In favore dei soggetti sottoposti a protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale in forza all’Agenzia per il lavoro, o coinvolti in percorsi formativi erogati da Formatemp a loro dedicati, viene riconosciuto l’accesso alla prestazione di Ebitemp “Studenti Lavoratori con contratti in apprendistato di I e III livello” con requisiti agevolati, prevedendo un contributo per l’acquisto di materiale didattico (es. cancelleria).

Il soggetto richiedente dovrà avere sottoscritto un contratto di lavoro in somministrazione in apprendistato di I e III livello o frequentare un corso di formazione dedicato erogato da Formatemp.

Nel caso in cui il soggetto sia in forza ad un’agenzia per il lavoro, verrà erogato il contributo qualora abbia avuto almeno 1 giorno di contratto in somministrazione in apprendistato di I o III livello, a partire dal 01 settembre 2024 ed entro il 31 agosto 2025 per l’anno scolastico o accademico 2024/2025.

Nel caso in cui il soggetto stia frequentando uno dei corsi di formazione erogati da Formatemp per questa specifica platea, verrà erogato il contributo qualora abbia frequentato almeno 1 giorno di corso, a partire dal 01 settembre 2024 ed entro il 31 agosto 2025 per l’anno scolastico o accademico 2024/2025.

 

Cosa si può ottenere:

Un contributo del valore di euro 200 al lordo delle imposte previste dalla legge per le richieste inviate entro il 2 febbraio 2025, per le richieste inviate dal 3 febbraio 2025 un contributo di euro 240 al lordo delle imposte previste dalla legge; per acquisto di libri o altro materiale didattico (es. cancelleria).

Sono consentiti pagamenti tramite carte così dette “carte conto con IBAN” (es: carte Poste Pay Evolution) o bonifici domiciliati. Per i bonifici domiciliati il pagamento è consentito entro la soglia massima di euro 1.500; per importi superiori si rende necessario indicare un IBAN intestato al soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea.

Non sono consentiti pagamenti su conti correnti esteri al di fuori dell’area SEPA.


Cosa si deve fare:

La richiesta, per coloro che avranno maturato i requisiti dal 01 settembre 2024, dovrà pervenire entro il 31 agosto 2025 per l’anno scolastico o accademico 2024/2025, con la seguente modalità:

Accesso attraverso l’area riservata di My Ebitemp*, dalla quale è possibile monitorare l’andamento della richiesta e integrare eventuale documentazione mancante;

**Si ricorda che l’unica modalità riconosciuta di ricezione delle richieste pervenute con il supporto degli Sportelli Territoriali Sindacali è tramite piattaforma MyEbitemp, non sono accettate raccomandate o PEC.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà al lavoratore richiesta di integrazione documentale che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Documentazione richiesta


  • Fotocopia di un documento d’identità (Carta di identità o passaporto) e del codice fiscale* del soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea;
  • Permesso di soggiorno o copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea o protezione speciale;
  • Autodichiarazione di frequenza del corso di formazione Formatemp (modulo presente nel sito di Ebitemp) o eventuale attestato di frequenza del corso;
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione iscrizione e frequenza in corso della scuola primaria o secondaria o relativa certificazione di iscrizione e frequenza rilasciata dall’istituto scolastico (saranno riconosciuti solo scuole o università presenti sul territorio italiano)(modulo scaricabile direttamente dal sito di Ebitemp);
  • Modello privacy Ebitemp.

Nel caso di accesso alla prestazione di soggetto minorenne:

  • stato di famiglia o autodichiarazione reperibile nel sito di Ebitemp.

Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale sia in forza ad una agenzia per il lavoro:

  • Copia del contratto di somministrazione a tempo determinato e tutte le eventuali proroghe e ultima busta paga;
  • Copia del contratto di somministrazione a tempo indeterminato e ultima busta paga.

Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale stia frequentando un corso di formazione di Formatemp dedicato a questa specifica platea:

  • Autodichiarazione di frequenza del corso di formazione Formatemp o eventuale attestato di frequenza del corso

*nel caso in cui non sia in possesso di un codice fiscale definitivo in quanto ancora in attesa del riconoscimento dello stato di protezione internazionale, temporanea o speciale si dovrà produrre copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione che riporta il codice fiscale temporaneo assegnato.

Disposizioni comuni a tutte le prestazioni  sopra riportate

Si specifica che tutte le misure di sostegno ed accoglienza sopra elencate potranno essere riconosciute ai destinatari che siano stati avviati in percorsi formativi di Formatemp a loro dedicati, seppur non ancora tracciato dal Bilancio delle competenze. Ciò anche in relazione alle domande già presentate e sospese per assenza del Bilancio delle competenze stesso.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Qualora l’istanza non sia stata inviata utilizzando la corretta sezione prestazione del portale/modulo di domanda cartaceo, la richiesta inviata verrà annullata e sarà necessario presentare una nuova istanza nel rispetto delle tempistiche previste dal relativo regolamento. Ai fini dell’analisi dell’istanza, farà fede la data di ricezione della nuova pratica trasmessa.

Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata.

Si precisa che le richieste presentate da soggetti minori dovranno essere sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale.

La valutazione e l’approvazione delle richieste è sottoposta all’insindacabile giudizio della Commissione Prestazioni.

Ebitemp, a tutela dei propri diritti, si riserva ogni facoltà, compresa quella di adire le vie legali, in presenza di dichiarazioni false o documenti contraffatti o comunque in presenza di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare gli estremi di un illecito sia civile che penale.

Retta universitaria studenti ad accesso agevolato

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Cosa prevede


Accordo del 9 aprile 2022 (ASSOLAVORO- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

Accordo del del 17 giugno 2022 (ASSOSOMM- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

(Leggi gli accordi)

Le presenti misure, di seguito descritte, saranno erogate nel limite di un plafond di € 5.000.000 e hanno durata sperimentale sino al 31.12.2024.

 

 

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ATTENZIONE:

Si comunica che, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo sottoscritto dalle Parti Sociali del settore, a far data dal 3 febbraio 2025 gli importi di tutte le prestazioni con indennità forfettarie e massimali saranno incrementi del 20%, secondo le modalità sotto riportate.

 

A chi si rivolge e quali sono i requisiti:

In favore dei soggetti sottoposti a protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale in forza all’Agenzia per il lavoro, o coinvolti in percorsi formativi erogati da Formatemp a loro dedicati, viene riconosciuto l’accesso alla prestazione di Ebitemp “Retta universitaria studenti lavoratori” con requisiti agevolati, prevedendo, nel caso di iscrizione ad un corso di laurea di una università nell’ambito della sua durata legale, un contributo annuo per i costi delle tasse universitarie.

La prestazione è rivolta anche a lavoratrici e lavoratori iscritti ad un corso di Formazione Universitaria denominato “CFU” per il conseguimento dei crediti richiesti dal DPR 19/2016 e conseguiti durante i corsi di laurea triennale, specialistica e magistrale o corsi singoli universitari. Restano esclusi i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.).

Il soggetto richiedente dovrà avere sottoscritto un contratto di lavoro in somministrazione o frequentare un corso di formazione dedicato erogato da Formatemp.

Nel caso in cui il soggetto stia frequentando uno dei corsi di formazione erogati da Formatemp per questa specifica platea, verrà erogato il contributo qualora abbia frequentato almeno 1 giorno di corso.

 

Cosa si può ottenere:

Un contributo annuo per i costi delle tasse universitarie di euro 200 al lordo delle imposte previste dalla legge per le richieste inviate entro il 2 febbraio 2025, per le richieste inviate dal 3 febbraio 2025 un contributo di euro 240.

Sono consentiti pagamenti tramite carte così dette “carte conto con IBAN” (es: carte Poste Pay Evolution) o bonifici domiciliati. Per i bonifici domiciliati il pagamento è consentito entro la soglia massima di euro 1.500; per importi superiori si rende necessario indicare un IBAN intestato al soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea.

Non sono consentiti pagamenti su conti correnti esteri al di fuori dell’area SEPA.


Cosa si deve fare:

La richiesta deve essere inviata entro 60 giorni dal pagamento della prima rata universitaria e comunque, con la seguente modalità:

  • attraverso l’area riservata di My Ebitemp*, dalla quale è possibile monitorare l’andamento della richiesta e integrare eventuale documentazione mancante;

*Si ricorda che l’unica modalità riconosciuta di ricezione delle richieste pervenute con il supporto degli Sportelli Territoriali Sindacali è tramite piattaforma MyEbitemp, non sono accettate raccomandate o PEC.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà al lavoratore richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Documentazione richiesta


  • Fotocopia di un documento d’identità (Carta di identità o passaporto) e del codice fiscale* del soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea;
  • Permesso di soggiorno o copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea o protezione speciale;
  • Autodichiarazione di frequenza del corso di formazione Formatemp (modulo presente nel sito di Ebitemp) o eventuale attestato di frequenza del corso;
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione iscrizione al corso legale di laurea (saranno riconosciuti solo scuole o università presenti sul territorio italiano), (modulo scaricabile direttamente dal sito di Ebitemp);
  • Copia dell’avvenuto pagamento della tassa universitaria;
  • Modello privacy Ebitemp

Nel caso di accesso alla prestazione di soggetto minorenne:

  • stato di famiglia o autodichiarazione reperibile nel sito di Ebitemp.

Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale sia in forza ad una agenzia per il lavoro:

  • Copia del contratto di somministrazione a tempo determinato e tutte le eventuali proroghe e ultima busta paga;
  • Copia del contratto di somministrazione a tempo indeterminato e ultima busta paga.

Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale stia frequentando un corso di formazione di Formatemp dedicato a questa specifica platea:

*nel caso in cui non sia in possesso di un codice fiscale definitivo in quanto ancora in attesa del riconoscimento dello stato di protezione internazionale, temporanea o speciale si dovrà produrre copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione che riporta il codice fiscale temporaneo assegnato.

Disposizioni comuni a tutte le prestazioni sopra riportate

Si specifica che tutte le misure di sostegno ed accoglienza sopra elencate potranno essere riconosciute ai destinatari che siano stati avviati in percorsi formativi di Formatemp a loro dedicati, seppur non ancora tracciato dal Bilancio delle competenze. Ciò anche in relazione alle domande già presentate e sospese per assenza del Bilancio delle competenze stesso.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Qualora l’istanza non sia stata inviata utilizzando la corretta sezione prestazione del portale/modulo di domanda cartaceo, la richiesta inviata verrà annullata e sarà necessario presentare una nuova istanza nel rispetto delle tempistiche previste dal relativo regolamento. Ai fini dell’analisi dell’istanza, farà fede la data di ricezione della nuova pratica trasmessa.

Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata.

Si precisa che le richieste presentate da soggetti minori dovranno essere sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale.

La valutazione e l’approvazione delle richieste è sottoposta all’insindacabile giudizio della Commissione Prestazioni.

Ebitemp, a tutela dei propri diritti, si riserva ogni facoltà, compresa quella di adire le vie legali, in presenza di dichiarazioni false o documenti contraffatti o comunque in presenza di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare gli estremi di un illecito sia civile che penale.

Studenti (corsi serali) ad accesso agevolato

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Cosa prevede


Accordo del 9 aprile 2022 (ASSOLAVORO- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

Accordo del del 17 giugno 2022 (ASSOSOMM- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

(Leggi gli accordi)

Le presenti misure, di seguito descritte, saranno erogate nel limite di un plafond di € 5.000.000 e hanno durata sperimentale sino al 31.12.2024.

 

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ATTENZIONE:

Si comunica che, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo sottoscritto dalle Parti Sociali del settore, a far data dal 3 febbraio 2025 gli importi di tutte le prestazioni con indennità forfettarie e massimali saranno incrementi del 20%, secondo le modalità sotto riportate.

 

Studenti lavoratori (corsi serali) ad accesso agevolato

A chi si rivolge e quali sono i requisiti:

In favore dei soggetti sottoposti a protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale in forza all’Agenzia per il lavoro, o coinvolti in percorsi formativi erogati da Formatemp a loro dedicati, viene riconosciuto l’accesso alla prestazione di Ebitemp “Studenti lavoratori (corsi serali)” con requisiti agevolati, prevedendo un contributo per l’acquisto di materiale didattico (es. cancelleria).

Il soggetto richiedente dovrà avere sottoscritto un contratto di lavoro in somministrazione o frequentare un corso di formazione dedicato erogato da Formatemp.

Nel caso in cui il soggetto sia in forza ad un’agenzia per il lavoro, verrà erogato il contributo qualora abbia avuto almeno 1 giorno di contratto a partire dal 01 settembre 2024 ed entro il 31 agosto 2025 per l’anno scolastico 2024/2025.

Nel caso in cui il soggetto stia frequentando uno dei corsi di formazione erogati da Formatemp per questa specifica platea, verrà erogato il contributo qualora abbia frequentato almeno 1 giorno a partire dal 01 settembre 2024 ed entro il 31 agosto 2025 per l’anno scolastico 2024/2025.

 

Cosa si può ottenere:

Un contributo del valore di euro 200 al lordo delle imposte previste dalla legge per le richieste inviate entro il 2 febbraio 2025, per le richieste inviate dal 3 febbraio 2025 un contributo di euro 240 al lordo delle imposte previste dalla legge; per acquisto di libri o altro materiale didattico (es. cancelleria).

Sono consentiti pagamenti tramite carte così dette “carte conto con IBAN” (es: carte Poste Pay Evolution) o bonifici domiciliati. Per i bonifici domiciliati il pagamento è consentito entro la soglia massima di euro 1.500; per importi superiori si rende necessario indicare un IBAN intestato al soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea.

Non sono consentiti pagamenti su conti correnti esteri al di fuori dell’area SEPA.


Cosa si deve fare:

La richiesta, per coloro che avranno maturato i requisiti dal 01 settembre 2024 al 31 agosto 2025, dovrà pervenire entro il 31 agosto 2025 per l’anno scolastico o accademico 2024/2025, con la seguente modalità:

  • attraverso l’area riservata di My Ebitemp*, dalla quale è possibile monitorare l’andamento della richiesta e integrare eventuale documentazione mancante;

*Si ricorda che l’unica modalità riconosciuta di ricezione delle richieste pervenute con il supporto degli Sportelli Territoriali Sindacali è tramite piattaforma MyEbitemp, non sono accettate raccomandate o PEC.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà al lavoratore richiesta di integrazione documentale che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Documentazione richiesta


  • Fotocopia di un documento d’identità (Carta di identità o passaporto) e del codice fiscale* del soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea;
  • Permesso di soggiorno o copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea o protezione speciale;
  • Autodichiarazione di frequenza del corso di formazione Formatemp (modulo presente nel sito di Ebitemp) o eventuale attestato di frequenza del corso;
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione iscrizione alla scuola secondaria di I e II grado – corsi serali (saranno riconosciuti solo scuole o università presenti sul territorio italiano);
  • Modello privacy Ebitemp.

Nel caso di accesso alla prestazione da parte di soggetto minorenne:

  • stato di famiglia o autodichiarazione reperibile nel sito di Ebitemp.

Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale sia in forza ad una agenzia per il lavoro:

  • Copia del contratto di somministrazione a tempo determinato e tutte le eventuali proroghe e ultima busta paga;
  • Copia del contratto di somministrazione a tempo indeterminato e ultima busta paga.

Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale stia frequentando un corso di formazione di Formatemp ai sensi del presente Accordo, dedicato a questa specifica platea:

*nel caso in cui non sia in possesso di un codice fiscale definitivo in quanto ancora in attesa del riconoscimento dello stato di protezione internazionale, temporanea o speciale si dovrà produrre copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione che riporta il codice fiscale temporaneo assegnato

Disposizioni comuni a tutte le prestazioni sopra riportate

Si specifica che tutte le misure di sostegno ed accoglienza sopra elencate potranno essere riconosciute ai destinatari che siano stati avviati in percorsi formativi di Formatemp a loro dedicati, seppur non ancora tracciato dal Bilancio delle competenze. Ciò anche in relazione alle domande già presentate e sospese per assenza del Bilancio delle competenze stesso.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Qualora l’istanza non sia stata inviata utilizzando la corretta sezione prestazione del portale/modulo di domanda cartaceo, la richiesta inviata verrà annullata e sarà necessario presentare una nuova istanza nel rispetto delle tempistiche previste dal relativo regolamento. Ai fini dell’analisi dell’istanza, farà fede la data di ricezione della nuova pratica trasmessa.

Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata.

Si precisa che le richieste presentate da soggetti minori dovranno essere sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale.

La valutazione e l’approvazione delle richieste è sottoposta all’insindacabile giudizio della Commissione Prestazioni.

Ebitemp, a tutela dei propri diritti, si riserva ogni facoltà, compresa quella di adire le vie legali, in presenza di dichiarazioni false o documenti contraffatti o comunque in presenza di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare gli estremi di un illecito sia civile che penale.

Materiale didattico e libri (per figli o minori sotto tutela) ad accesso agevolato

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Cosa prevede


Accordo del 9 aprile 2022 (ASSOLAVORO- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

Accordo del del 17 giugno 2022 (ASSOSOMM- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

(Leggi gli accordi)

Le presenti misure, di seguito descritte, saranno erogate nel limite di un plafond di € 5.000.000 e hanno durata sperimentale sino al 31.12.2024.

 

CONSULTA QUI IL NUOVO REGOLAMENTO

 

ATTENZIONE:

Si comunica che, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo sottoscritto dalle Parti Sociali del settore, a far data dal 3 febbraio 2025 gli importi di tutte le prestazioni con indennità forfettarie e massimali saranno incrementi del 20%, secondo le modalità sotto riportate.

 

Materiale didattico e libri (per figli o minori sotto tutela) ad accesso agevolato

A chi si rivolge e quali sono i requisiti:

In favore dei soggetti sottoposti a protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale in forza all’Agenzia per il lavoro, o coinvolti in percorsi formativi erogati da Formatemp a loro dedicati, viene riconosciuto l’accesso alla prestazione di Ebitemp “Materiale didattico e libri (per figli o minori sotto tutela)” con requisiti agevolati, prevedendo un contributo per ogni figlio o minore sotto tutela (iscritti ad una scuola Primaria o Secondaria o all’Università, con attestazione di frequenza in corso di laurea) per acquisto di libri o materiale didattico.

Il soggetto richiedente dovrà avere sottoscritto un contratto di lavoro in somministrazione o frequentare un corso di formazione dedicato erogato da Formatemp.

Nel caso in cui il soggetto stia frequentando uno dei corsi di formazione erogati da Formatemp per questa specifica platea, verrà erogato il contributo qualora abbia frequentato almeno 1 giorno di corso a partire dal 01 settembre 2024 ed entro il 31 agosto 2025 per l’anno scolastico o accademico 2024/2025.

 

Cosa si può ottenere:

Un contributo per ogni figlio o minore sotto tutela per acquisto di libri o materiale didattico del valore euro 200 al lordo delle imposte previste dalla legge per le richieste inviate entro il 2 febbraio 2025, per le richieste inviate dal 3 febbraio 2025 un contributo di euro 240 al lordo delle imposte previste dalla legge; per acquisto di libri o altro materiale didattico (es. cancelleria).

Sono consentiti pagamenti tramite carte così dette “carte conto con IBAN” (es: carte Poste Pay Evolution) o bonifici domiciliati. Per i bonifici domiciliati il pagamento è consentito entro la soglia massima di euro 1.500; per importi superiori si rende necessario indicare un IBAN intestato al soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea.

Non sono consentiti pagamenti su conti correnti esteri al di fuori dell’area SEPA.

 

Cosa si deve fare:

Le richieste, per coloro che avranno maturato i requisiti dal 01 settembre 2024 al 31 agosto 2025, potranno essere inviate entro il 31 agosto 2025 con la seguente modalità:

  • Attraverso l’area riservata di My Ebitemp*, dalla quale è possibile monitorare l’andamento della richiesta e integrare eventuale documentazione mancante;

*Si ricorda che l’unica modalità riconosciuta di ricezione delle richieste pervenute con il supporto degli Sportelli Territoriali Sindacali è tramite piattaforma MyEbitemp, non sono accettate raccomandate o PEC.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà al lavoratore richiesta di integrazione documentale che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Documentazione richiesta


  • Fotocopia di un documento d’identità (Carta di identità o passaporto) e del codice fiscale* del soggetto sottoposto a protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale;
  • Permesso di soggiorno o copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo) protezione temporanea o protezione speciale;
  • Autodichiarazione di frequenza del corso di formazione Formatemp (modulo presente nel sito di Ebitemp) o eventuale attestato di frequenza del corso;
  • Fotocopia del codice fiscale del figlio/a o del minore sotto tutela per cui è richiesta la prestazione; **
  • Copia del certificato di stato di famiglia; ***
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione iscrizione alla scuola primaria o secondaria o università con attestato di frequenza in corso (saranno riconosciuti solo scuole o università presenti sul territorio italiano),(modulo scaricabile direttamente dal sito di Ebitemp);
  • Modello privacy Ebitemp.

Nel caso di accesso alla prestazione da parte di soggetto minorenne:

  • stato di famiglia o autodichiarazione reperibile nel sito di Ebitemp.

Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale stia frequentando un corso di formazione dedicato erogato da Formatemp ai sensi del presente accordo, nell’arco della vigenza di quest’ultimo:

  • Copia del contratto di somministrazione a tempo determinato e tutte le eventuali proroghe e ultima busta paga;
  • Copia del contratto di somministrazione a tempo indeterminato e ultima busta paga.

Nel caso in cui il soggetto sottoposto a protezione internazionale, temporanea o speciale stia frequentando un corso di formazione dedicato erogato da Formatemp ai sensi del presente accordo, nell’arco della vigenza di quest’ultimo:


*nel caso in cui non sia in possesso di un codice fiscale definitivo in quanto ancora in attesa del riconoscimento dello stato di protezione internazionale, temporanea o speciale si dovrà produrre copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione che riporta il codice fiscale temporaneo assegnato.

**nel caso in cui non sia in possesso di un codice fiscale definitivo del figlio/a in quanto ancora in attesa del riconoscimento dello stato di protezione internazionale, temporanea o speciale si dovrà produrre copia della ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione che riporta il codice fiscale temporaneo assegnato.

***nel caso in cui non sia in possesso di certificazione di stato di famiglia, in quanto ancora in attesa del riconoscimento dello stato di protezione internazionale, temporanea o speciale si dovrà produrre copia della domanda di protezione (che contiene lo stato di famiglia) o una autocertificazione dello stato di famiglia.

Disposizioni comuni a tutte le prestazioni sopra riportate

Si specifica che tutte le misure di sostegno ed accoglienza sopra elencate potranno essere riconosciute ai destinatari che siano stati avviati in percorsi formativi di Formatemp a loro dedicati, seppur non ancora tracciato dal Bilancio delle competenze. Ciò anche in relazione alle domande già presentate e sospese per assenza del Bilancio delle competenze stesso.

Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale, l’istanza si intenderà rinunciata e quindi respinta.

Qualora l’istanza non sia stata inviata utilizzando la corretta sezione prestazione del portale/modulo di domanda cartaceo, la richiesta inviata verrà annullata e sarà necessario presentare una nuova istanza nel rispetto delle tempistiche previste dal relativo regolamento. Ai fini dell’analisi dell’istanza, farà fede la data di ricezione della nuova pratica trasmessa.

Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata.

Si precisa che le richieste presentate da soggetti minori dovranno essere sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale.

La valutazione e l’approvazione delle richieste è sottoposta all’insindacabile giudizio della Commissione Prestazioni.

Ebitemp, a tutela dei propri diritti, si riserva ogni facoltà, compresa quella di adire le vie legali, in presenza di dichiarazioni false o documenti contraffatti o comunque in presenza di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare gli estremi di un illecito sia civile che penale.